Italian Court of Cassation allows appeal by invalidating appeal deadline start due to improper service to non-constituted lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of inadmissibility and allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment. The appellant argued that service was only delivered to his elected lawyer, not his constituted counsel, and thus the short appeal period had not legally begun. Relying on a binding precedent, the court held that service for deadline acceleration must be explicitly directed to the constituted lawyer or the party themselves, not merely the elected representative. Consequently, the lower court's ruling was quashed and the case remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170, 285, 325, 326, 327 cod. proc. civ.; Service of judgment intended to accelerate the appeal period must be unequivocally directed to the constituted lawyer or the party, and service solely to an elected representative without explicit mention of the constituted lawyer does not start the short appeal deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5315-2020 proposto da: GASPARI FRANCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANLIO FILIPPO ZAMPETTI; - ricorrente - contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA. RILEVATOF i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5315/2020 Numero sezionale 8050/2021 - che viene proposto da Franco Gaspari, affidandolo ad un unico articolato Numero di raccolta generale 40285/2021 Data pubblicazione 15/12/2021 motivo, ricorso avverso la sentenza n. 986/2019, depositata il 19 giugno 2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 263/2016 del 26.1.2016; - che, in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che, pur essendo la notifica della sentenza di primo grado stata effettuata dal procuratore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. presso l’avvocato domiciliatario e non presso il procuratore costituito, la dichiarazione dell’odierno ricorrente di volere ricevere presso il procuratore costituito solo le “comunicazioni di cancelleria” era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione delle notificazioni; - che Il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1. che è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326 e 327 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio; - che espone il ricorrente che essendo lui solo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Manlio Filippo Zampetti, e non anche i suoi procuratori costituiti, ed essendo la relazione di notifica della sentenza di primo grado stata indirizzata solo alla parte personalmente, senza riferimento alcuno ai procuratori costituiti, tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’atto di appello, con conseguente tempestività del proposto mezzo di impugnazione;
2. che il ricorso è fondato; - che, in proposito, questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 20866/2020, ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui” A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a :
B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5315/2020 Numero sezionale 8050/2021 Numero di raccolta generale 40285/2021 in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del Data pubblicazione 15/12/2021 termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione..”; - che, nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata notificata all’avvocato Manlio Filippo Zampetti, mero domiciliatario del ricorrente nel giudizio di primo grado e non al procuratore costituito – il quale non era, a sua volta, domiciliato presso l’avv.
Zampetti - e che tale modalità di notifica è stata (erroneamente) ritenuta dalla Corte d’Appello idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; - che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Presidente Giacinto Bisogni F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G