Italian Supreme Court remands appeal for material error correction due to incomplete procedural requirements and pending public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court remanded the case for a new hearing because the applicant failed to fully satisfy procedural prerequisites for requesting a material error correction. Although the opposing bank had already paid the disputed costs, the court noted missing documents regarding notification, authentic copies of the judgment, and proof of the cost withdrawal request within the proceedings. Consequently, the collegium decided to postpone the matter pending a public hearing to clarify the validity of the office's current practice against clear statutory norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court must verify strict compliance with notification, document submission, and procedural timing requirements before granting a request for material error correction, and may remand the case if the established practice conflicts with clear statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4035- 2021 relativo al ricorso n. 23472-2017 definito con ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020, nel giudizio vertente tra: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOC. COOP A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/a, presso lo studio dell'avvocato Fabio Pisani, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO PUZZO e E 1 -1 ORE RIZZA; - ricorrente - contro SCHILIRO' ANGELA, in proprio e quale erede di Giuseppe Mondaini nonché quale liquidatore di M.P. RAPPRESENTANZE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell'avvocato Paola Petri, rappresentata e difesa dall'avvocato LORETTA RUSSO; - controricorren te - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. con "Istana di correone sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017" pervenuta a mezzo PEC in data 10/02/2021, l'avvocato Loretta Russo, dichiarando di agire "per Schilirò Angeld' in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla corre.zione dell'errore materiale innan:zi rilevato diiponendo la distrazione delle ipese liquidate in favore dell'avo. Loretta Russo procuratore distrattazio», allegando "copia della senten:za" e "copia del controricorso" contenente la richiesta di distrazione delle spese; 1.1. sulla base della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
2. dagli atti resi disponibili non risultano compiutamente evasi tutti gli adempimenti segnalati nella proposta del relatore, il quale aveva dato atto dell'ammissibilità del rimedio (Cass. Sez. U, nn. 31033/2019, 16037/2010; cfr. Cass. 12437/2017), fatta salva però la necessità di verificare, tra l'altro:
i) che il ricorso fosse stato notificato alle controparti, inclusa la parte difesa dall'avvocato dichiaratosi antistatario, anche ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, 15346/2011; Sez. 6-3, 6813/2015; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 2, 8069/2021); che fosse stata depositata copia autentica del provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-3, 15238/2015; Sez. 6-3, 3268/2017, Sez. 6-3, 22983/2020); che fosse stato depositato l'atto n -2- c. 2o2.4.- Ltu ,e Z M & -O . da cui risultasse l'avvenuta formulazione dell'istanza di distrazione nel corso del giudizio de quo (Cass. Sez. 6-3, 6813/2015, 3566/2016);
3. da una nota datata 20 settembre 2021 e depositata il giorno stesso dell'adunanza risulta, invero, che la Banca abbia prestato acquiescenza pagando le spese direttamente al difensore istante;
4. tuttavia, sulle questioni segnalate in proposta e su ulteriori problematiche connesse al rispetto delle prescrizioni dettate dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. — in base al quale la correzione di errori materiali o di calcolo, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere chiesta o dalla parte interessata «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d'ufficio dalla Corte» — risulta che nell'adunanza del 17 giugno 2021 la Sezione Sesta-1 di questa Corte ha sollecitato una riflessione in pubblica udienza per chiarire se la prassi invalsa nell'Ufficio ai fini della trattazione dei ricorsi/istanze per correzione di errore materiale sia legittima e opportuna, «a fronte di un dato normativo chiaro, il quale traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte è onerata di rispettare nel perseguimento dell'interesse alla correzione di un errore materiale»;
4. il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulle questioni in rilievo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/ 9/2021 re s tra 0-rd k DEPOSIT