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Ordinanza — n. 40177/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and misclassification of fact vs. law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40177/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible for failing to meet the specific requirements of Article 360 of the Civil Procedure Code. The INPS argued that the appellant's failure to complete a tax form constituted intentional concealment of social security debts, thereby suspending the statute of limitations. The court rejected this claim because the appeal lacked sufficient specific grounds and incorrectly treated a factual determination as a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal must contain all necessary elements to constitute the grounds for cassation within itself; a claim that a factual circumstance constitutes a legal error is inadmissible if the court has already established the factual matrix.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement civil procedure statute of limitations suspension factual vs legal error social security contributions imputazione dei contributi deduzione per affitto nelle prestazioni complementari esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n.
Art. 2, commi 26 e ss., legge 335/1995
8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 335/1995 e dell'art.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011
2, commi 26 e ss., della legge 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011;
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021
Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);
Cass. n. 11603 del 2018
Cass. n. 11603 del 2018; Cass.
Cass. n. 27209 del 2017
11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass.
Cass. n. 12362 del 2006
27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
Cass., S.U. n. 5083 del 2014
Cass., S.U. n. 5083 del 2014), Ric.
Cass. nr. 7254 del 2021
10-06-2021 -3- «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13297-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro NICASSIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1739/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bari ha respinto, sia pure con diversa motivazione, l'appello dell'INPS, ritenendo sussistente l'obbligo dell'appellato, ingegnere libero professionista e lavoratore dipendente, di iscriversi alla Gestione separata, ma prescritti i crediti contributivi vantati dall'Istituto per gli anni 2008 e 2009;

2. la Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, come preteso dall'INPS;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, Francesco Nicassio;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011;

6. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei Ric. 2019 n. 13297 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari;

7. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;

8. il ricorso non può trovare accoglimento;

9. anzitutto, per difetto di autosufficienza, atteso che nel ricorso in cassazione l'Istituto non ha trascritto il documento su cui la censura si fonda né ha provveduto alla necessaria localizzazione negli atti processuali e al deposito dello stesso (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);

10. deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

11. il motivo di ricorso è comunque inammissibile poiché l'INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.) mentre l'accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), Ric. 2019 n. 13297 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021);

12. sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile;

13. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nelle adunanze camerali del 10.6.2021 e del 21.7.2