Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40165/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to failure to prove insolvency and lack of admissible facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy debtor's appeal against the lower court's declaration of insolvency. The appellant argued that a single disputed debt did not constitute insolvency, but the court found the appeal inadmissible because it failed to specify the exact factual elements omitted by the appellate judge. Consequently, the court upheld the bankruptcy ruling and ordered the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 1, lett. a) n. 1; Art. 366, comma 6; Art. 369, comma 4 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to identify the specific factual elements omitted by the lower court, as the mere omission of a fact does not constitute a violation if the fact was nonetheless considered by the judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy declaration insolvency threshold inadmissible appeal factual elements single disputed debt procedura di fallimento compenso del curatore fallimentare concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 1, lett. a) n. 1, fall.
— Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1.
Art. 366, comma 6, c.p.c.
Art. 369, comma 4, c.p.c.
Art. 15, ultimo comma, 1, fall.
Cass. 15 gennaio 2015, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19 marzo 2014, n. 6306
Ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, degli stessi (Cass. 19 marzo 2014, n. 6306).
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
Cass. 7 gennaio 2009, n. 42
Cass. 31 luglio 2017, n. 19011
e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass.
Cass. 2 agosto 2016, n. 16056
19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass.
Cass. 21 luglio 2010, n. 17097
16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35601-2019 proposto da: D MANAGING SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CANFORA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO P ANATTERI; - ricorrente - contro VODAFONE ITALIA SPA, incorporante per fusione la VODAFONE OMNITEL SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42; Sez. VI- RG 35601/2019 carriera di consiglio 21.9.2021 presso lo studio dell'avvocato GIUSTINO Dt CECCO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SOCIETA' D MANAGING SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, PUBBLICO MINISTERO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 2226/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Il Tribunale di Catania ha dichiarato, con sentenza dell'i 1 aprile 2019, il fallimento di D Managing società cooperativa. 2. — Quest'ultima ha impugnato la detta pronuncia e la Corte del capoluogo etneo ha respinto il reclamo. 3. — Avverso la pronuncia del giudice del gravame, resa il 15 ottobre 2019, ricorre per cassazione, con due motivi, D Managing. Resiste con controricorso il fallimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Sez. VI- RG 35601/2019 camera di consiglio 2 L9.2021 2 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. fall. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di D Managing.

Assume la ricorrente non potervi essere insolvenza in caso di inadempimento di un solo credito, tanto più ove lo stesso sia contestato (essendo stato opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice istante Vodafone). Viene osservato che le risultanze dell'istruttoria pre fallimentare davano evidenza di una situazione che escludeva lo stato di insolvenza del debitore e che, in particolare, nella fattispecie difettava quel marcato sbilanciamento tra attivo e passivo che può determinare l'insolvenza. Il motivo è infondato. Ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, degli stessi (Cass. 19 marzo 2014, n. 6306).

Ebbene, la Corte di appello ha osservato che la società debitrice non aveva esplicitato le ragioni per le quali la somma oggetto di ingiunzione (pari a euro 13.737,79) dovesse ritenersi non dovuta; ha precisato che l'odierno ricorrente non aveva nemmeno chiarito il contenuto delle contestazioni poste a fondamento dell'atto di opposizione, che, del resto, aveva mancato di produrre in giudizio. La società istante manca di confrontarsi con tali rilievi, i quali danno ragione dell'assenza di una ragionevole contestazione del credito di Vodafone e, a cascata, del doveroso apprezzamento di esso ai ftni dell'accertamento dell'insolvenza.

Va poi osservato che la società istante risultava debitrice di Sez. VI - RG 35601/2019 camera di consiglio 21.9.2021 importi ulteriori rispetto alla somma portata dal decreto ingiuntivo sopra richiamato: nella sentenza impugnata è infatti espressa menzione dell'esposizione maturata con riguardo ad alcune cambiali protestate e dell'esistenza di debiti erariali. Risulta quindi non pertinente l'affermazione della ricorrente secondo cui non può esserci insolvenza in caso di inadempimento di un'unica obbligazione: affermazione che, oltretutto, non merita, in sé, nemmeno condivisione, visto che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (Cass. 3 aprile 2019, n. 9297;

Cass. 15 gennaio 2015, n. 583, non massimata; cfr. pure Cass. 30 settembre 2004, n. 19611). Quanto, infine, alla asserita inesistenza di uno sbilancio tra l'attivo e il passivo sociale, è sufficiente osservare che la circostanza è stata negata dalla Corte di appello (pagg. 5 s. della sentenza impugnata) e che il relativo accertamento, inerendo a questione di fatto, sfugge, come è ovvio, al sindacato di legittimità. 2. — Col secondo motivo è lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di Catania erroneamente ritenuto superata la soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, 1. fall..

Osserva la ricorrente che il credito in linea capitale della società istante, Vodafone, portato da un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, era pari a euro 13.737,79 e che l'importo di euro 9.729,40, preteso a titolo di interessi di mora, non poteva essere computato ai fini della verifica del raggiungimento della nominata soglia, stante la pendenza Sez. VI- RG 35601/2019 camera di consiglio 21.9.2021 4 dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ne aveva intimato il pagamento. La stessa istante aggiunge che, sommando l'importo di euro 13.737,79 a quello di euro 13.600,00, relativo al credito maturato con riguardo a quattro cambiali protestate, l'ammontare dei propri debiti risultava essere pari a euro 27.337,79.

D Managing contesta, peraltro, che il credito portato dalle nominate cambiali potesse ritenersi provato in ragione della semplice levata del protesto. Il motivo è inammissibile. Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in 1. n. 134/2012, ha riguardo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366„ n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve quindi indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»; l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ora, la ricorrente non chiarisce quale sia il fatto storico, primario o secondario, che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare, dolendosi, piuttosto, delle Sez. VI- RG 35601/2019 camera di consiglio 21.9.2021 5 valutazioni compiute dal giudice del gravame con riferimento al superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, 1. fall.. I rilievi svolti in proposito, oltre a risultare non coerenti con la censura, sono, del resto, privi di consistenza. E infatti, l'obbligazione avente ad oggetto gli interessi maturati su somma capitale dovuta dal fallendo va sicuramente inclusa nel computo dei debiti scaduti e non pagati di cui alla norma appena richiamata (dovendosi ritenere spendibili, sul punto, le considerazioni precedentemente svolte circa il rilievo che spiega una siffatta contestazione sull'accertamento dell'insolvenza).

Quanto al debito cambiario, il motivo risulta diretto a una inammissibile rivisitazione del giudizio di fatto: è ben noto, nondimeno, che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 7 gennaio 2009, n.

42) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097). 3. — Il ricorso è respinto. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Sez. VI- RG 35601/2019 camera di consiglio 21.9.2021 6 rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civil