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Ordinanza — n. 40124/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground but allows second and third grounds regarding tax notice notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40124/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the first ground arguing that lack of proof for tax notice does not automatically invalidate the act if the taxpayer knew it. However, the court allowed the second and third grounds, ruling that a receipt copy suffices for proof and that registered mail with receipt is valid without a specific notary report. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Commission for a new decision based on these clarified principles.

Regesto Legislator

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Art. 156, 160 c.p.c.; Art. 2719 c.c.; Art. 26 DPR n. 602/1973: In tax enforcement, lack of notification proof does not void the act if knowledge is proven; a receipt copy suffices for notification proof, and registered mail with receipt perfects notification without a notary report.

Parole chiave

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tax enforcement notification registered mail receipt procedural nullity burden of proof tax assessment appeal contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 2719 c.c.
3 c.p.c., giacché, diversamente dall'opinione della sentenza impugnata, la mancata prova della regolare notificazione della cartella non sarebbe stata ragione sufficiente per dichiararne la nullità; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 2719 c.c., ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2719 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto reputare sufficiente, ai fini della prova della regolare notificazione, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione dell'art.
Art. 26 DPR n. 602/1973
4 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto reputare sufficiente, ai fini della prova della regolare notificazione, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 26 DPR n. 602/1973, in relazione all'art.
Art. 215 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
art. 2719 c.c
3 c.p.c., giacché, diversamente dall'opinione della sentenza impugnata, la mancata prova della regolare notificazione della cartella non sarebbe stata ragione sufficiente per dichiararne la nullità; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 2719 c.c., ai sensi dell'art.
art. 2700 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5556 del 26/02/2019
Sez. 5, n. 21071 del 24/08/2018
Sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018
Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018
(Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018;
Sez. 6-5, n. 4275 del 21/02/2018
Sez. 6-5, n. 4275 del 21/02/2018); che, pertanto, nella specie, non erano rilevanti o necessari né la comprensibilità del nominativo dell'addetto alla casa né l'invio della raccomandata al destinatario (Sez.
Sez. 5, n.29642 del 14/11/2019
4275 del 21/02/2018); che, pertanto, nella specie, non erano rilevanti o necessari né la comprensibilità del nominativo dell'addetto alla casa né l'invio della raccomandata al destinatario (Sez. 5, n.29642 del 14/11/2019; Sez.
Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15269-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BERNARDINI GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI, 60, presso lo studio dell'avvocato LUISA DI ZENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA DELLA CROCE; - controricorrente- t avverso la sentenza n. 3051/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva accolto l'appello di Gianni Bernardini contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest'ultima aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP, relativo agli anni 2001-2002 e 2005-2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt.156 e 160 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, diversamente dall'opinione della sentenza impugnata, la mancata prova della regolare notificazione della cartella non sarebbe stata ragione sufficiente per dichiararne la nullità; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 2719 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto reputare sufficiente, ai fini della prova della regolare notificazione, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 26 DPR n. 602/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici d'appello avrebbero dovuto ritenere regolare la notifica Ric. 2018 n. 15269 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- delle cartelle di pagamento, alla luce del deposito degli avvisi di ricevimento; che l'intimato si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria; che il primo motivo è infondato; che, infatti, è pur vero che, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non costituisce un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, purché però ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Sez. 5, n. 5556 del 26/02/2019;

Sez. 5, n. 21071 del 24/08/2018); che, nella specie, l'Ufficio non ha dimostrato la piena conoscenza delle cartelle da parte del Bernardini; che il secondo motivo è fondato; che, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018); che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto valutare anche i documenti prodotti in copia dal concessionario della Riscossione;

Ric. 2018 n. 15269 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- che il terzo motivo è fondato; che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o del consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018;

Sez. 6-5, n. 4275 del 21/02/2018); che, pertanto, nella specie, non erano rilevanti o necessari né la comprensibilità del nominativo dell'addetto alla casa né l'invio della raccomandata al destinatario (Sez. 5, n.29642 del 14/11/2019; Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018); che la memoria ritualmente prodotta non ha apportato argomenti tali da modificare il quadro della vicenda, in punto di diritto; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa Ric. 2018 n. 15269 sez. MT - ud. 06-10-2021 -4- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in