Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40123/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayer to prove income source duration for tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40123/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision that had granted a tax exemption to the taxpayer. The court found the lower commission failed to verify the duration of possession of funds claimed as exempt income derived from illegal activities. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new decision where the taxpayer must prove the specific duration of holding these funds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 comma 10 lett. f TUIR; Art. 14 comma 40 I. n. 537/1993: Income from illegal acts is taxable unless proven exempt, requiring the taxpayer to demonstrate the duration of possession to claim exemption under Art. 38 DPR 600/1973.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax exemption duration illegal income taxation burden of proof taxpayer synthetic assessment procedure tax authority appeal ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta revisione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 10 lett. f TUIR
Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all'anno 2009; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 comma 10 lett. f TUIR, dell'art.
Art. 14 comma 40 I. n. 537/1993
f TUIR, dell'art. 14 comma 40 I. n. 537/1993, dell'art.
Art. 2467 c.c.
537/1993, dell'art. 2467 nonché violazione dell'art.
Art. 38 comma 40 DPR n. 600/1973
2467 nonché violazione dell'art. 38 comma 40 DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
600/1973 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe dovuto considerare i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, anche civili, non esenti od esclusi dalla base imponibile; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 2697 c.c
600/1973 e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26440 del 19/10/2018
537 del 1993, secondo il quale i proventi comunque provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione (Sez. 5, n. 26440 del 19/10/2018; Sez.
Sez. 5, n. 18495 del 26/07/2017
Sez. 6-5, n. 29067 del 13/11/2018
Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15150-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro PIAROTTO CAMILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLA FERRANTE, MICHELE OMETTO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1151/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: he l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello di Camilla Piarotto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all'anno 2009; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 comma 10 lett. f TUIR, dell'art. 14 comma 40 I. n. 537/1993, dell'art. 2467 nonché violazione dell'art. 38 comma 40 DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe dovuto considerare i proventi derivanti da fatti, atti o attività illeciti, anche civili, non esenti od esclusi dalla base imponibile; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici di appello non si sarebbero preoccupati di stabilire la durata del possesso delle somme oggetto di ripresa fiscale, così esentando la contribuente dall'onere della prova contraria; che l'intimata si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria; che il primo motivo è fondato;

Ric. 2018 n. 15150 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- t che, infatti, l'origine della somma di C 821.860,00 pervenuta alla Piarotto dalla società - dato pacifico, come si legge nella sentenza impugnata - ha, diversamente dall'opinione della CTR, fondamentale importanza, soprattutto a fronte del successivo fallimento della s.r.l. Piarotto Compensati e delle azioni previste a favore del curatore, in vista della par condicio creditoru m ; che, d'altronde, un'erogazione di tal fatta (considerata anche la posizione di legale rappresentante e socia al 60% della contribuente) è suscettibile di costituire un fatto illecito, se pregiudizievole appunto per i creditori sociali; che, in tal senso, l'art. 14 comma 4 0 I. n. 537/1993 afferma: "Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1°, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria"; che, pertanto, anche nella specie trova applicazione il principio, posto dalla disposizione dell'art. 14, comma 4, della I. n. 537 del 1993, secondo il quale i proventi comunque provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione (Sez. 5, n. 26440 del 19/10/2018; Sez. 5, n. 18495 del 26/07/2017); che tale argomentazione, diversamente da quanto affermato nella memoria (ed ancor prima, nel controricorso), non può considerarsi inammissibile, agli effetti processuali, giacché era stata utilizzata (come riconosce la stessa odierna controricorrente) dalla CTP di Treviso, mentre, in sede di Ric. 2018 n. 15150 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- appello, la Piarotto ne ha discorso incidentalmente, senza farne motivo specifico di impugnazione (pag. 14 atto di appello); che il secondo motivo è fondato; che, infatti, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Sez. 6-5, n. 29067 del 13/11/2018;

Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018); che, in proposito, la CTR non ha minimamente motivato sull'indispensabile requisito della durata del possesso in capo alla contribuente; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 ottobre 20