Cassation appeal dismissed as inadmissible because the party failed to appeal the first-instance judgment before the appeal was declared inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to challenge the first-instance judgment before the appellate court ruled the appeal inadmissible under Article 348 bis of the Civil Procedure Code. The appellants argued that the first-instance summons lacked required elements, but the court held that the opportunity to appeal the first decision had already passed. Consequently, the decision became final and binding, precluding any further review of the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 bis, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ.: When an appeal is declared inadmissible under Article 348 bis, the losing party loses the right to appeal the first-instance judgment, as the procedural opportunity to do so has expired.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17441-2020 proposto da: SOCIETA' SCIARAFFIA L. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' VASCLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, LUIGI SCIARAFFIA, CARLO SCIARAFFIA, LAURA DEL TAVANO, DANIELA BALBA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CARRACINO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro UNIPOL REC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE MASSIMILIANO GRASSIA, rappresentata F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 e difesa dall'avvocato ANTONIO FORMARO; - controricorrente- avverso l'ordinanza n. R.G. 1038/2019 CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: La società Sciaraffia L. & C. SRL, la società Vascli SRL, Luigi Sciaraffia, Carlo Sciaraffia, Laura Del Tavano e Daniela Balba hanno proposto ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.20153/2019 “perché l’impugnazione non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. UNIPOL REC SPA, che ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.1. Il ricorso è stato proposto esclusivamente avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte distrettuale ai sensi dell'art. 348 ter cod.proc.civ. 1.2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.164, comma quarto, cod.proc.civ. I ricorrenti sostengono che l’atto di citazione in primo grado non era carente degli elementi previsti dalla norma di cui sopra e criticano la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado, circa l’indeterminatezza dell’atto di citazione.
Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 1.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod.proc.civ. per essere stata ritenuta la richiesta di espletamento di CTU, come meramente esplorativa, nonostante la controversia - concernente la rideterminazione del saldo di conto corrente richiedesse l’applicazione di diversi criteri contabili - e si critica la Corte di appello per avere confermato la pronuncia di primo grado. 2.1.
Il ricorso è inammissibile. 2.2. Nel caso in cui sia pronunciata l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, primo comma, cod.proc.civ., la parte soccombente nel giudizio di primo grado può proporre ricorso in cassazione avverso la pronuncia di primo grado ex art.348 ter, comma terzo, cod.proc.civ., ma ciò – nel presente caso - non è avvenuto, con conseguente passaggio in giudicato della prima decisione. Non trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale « L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c.
è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. » (Cass. Sez. U. n. 1914/2016) perché il ricorso in esame non prospetta vizi di natura processuale propri dell’ordinanza di secondo grado.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17441/2020 Numero sezionale 8481/2021 Numero di raccolta generale 40026/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, 5 ottobre 2021. Il Presidente (dott. Massimo Ferro) Ric. 2020 n. 17441 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e