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Ordinanza — n. 40023/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding valid PEC notification despite foreign seat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40023/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nuova Sistemi Elettrici s.r.l. against the Appellate Court's rejection of its bankruptcy objection. The company argued that the bankruptcy declaration was invalid because it was served via certified email (PEC) to a company with its registered seat in Liberia, which had been deregistered. The court ruled that the notification was legally perfected under Article 15, paragraph 3, of the Bankruptcy Law because the PEC address was active and accepted at the time of service, regardless of the company's foreign location or deregistration status. Consequently, the formal requirements for the bankruptcy proceeding were met, and the company failed to prove it lacked the subjective conditions for bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 3, l. fall.; Art. 1, comma 2, l. fall.; The notification of a bankruptcy declaration to a company deregistered from the commercial register via certified electronic mail (PEC) is valid if the address was active and accepted at the time of service, ensuring the perfection of the notification procedure irrespective of the company's foreign seat or subsequent deregistration.

Parole chiave

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bankruptcy declaration notification perfection certified electronic mail deregistered company foreign seat validity subjective bankruptcy conditions procedural admissibility notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 3, l. fall.
Art. 1, comma 2, l. fall.
1663-2020, depositata il 7.10.2020, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l.
Art. 18 l. fall.
1663-2020, depositata il 7.10.2020, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l.
Art. 145 cod. proc. civ.
1229/1959, nonché violazione dell’art. 145 cod.
Art. 360bis cod. proc. civ.
art. 380 bis c.p
art. 145 cod. proc. civ
1229/1959, nonché violazione dell’art. 145 cod.
art. 360bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017
n. 17946 del 2016
anche: n. 17946 del 2016; n.
n. 602 del 2017
17946 del 2016; n. 602 del 2017;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020; Sez.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in Acicastello, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Foti, rappresentata e difesa dagli Avvocato Foti e Ausilioabramo Patanè; - ricorrente - contro FALLIMENTO di NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare Avv. Salvatore Zappalà, elettivamente domiciliato in Catania, piazza L. Ariosto n. 13, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Nicolosi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1663-2020 della CORTE D'APPELLO di Catania, depositata il 7.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Roberto Amatore. RILEVATO - che viene proposto da NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 1663-2020, depositata il 7.10.2020, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato il suo fallimento;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28231/2020 Numero sezionale 9856/2021 La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che è consolidato, nella giurisprudenza di Numero di raccolta generale 40023/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 questa Corte, il principio secondo cui è valida la notificazione effettuata all’indirizzo pec della società fallita e cancellata dal registro delle imprese - ha, in primo luogo, rilevato che non era controverso tra le parti che all’invio della pec all’indirizzo della società debitrice fosse seguita l’accettazione della stessa da parte del sistema, con regolare perfezionamento del procedimento notificatorio previsto dall’art. 15, 3 comma, l. fall.; ha evidenziato lo stato di insolvenza della debitrice, come desumibile dalla rilevante entità del debito e dall’impossibilità di agire esecutivamente non essendovi più beni da aggredire, oltre che dal trasferimento della sede all’estero; - che il fallimento ha depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 15 r.d. n. 267/1942, dell’art. 107 del d.P.R. n. 1229/1959, nonché violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., sul rilievo che, al momento della notificazione del ricorso per fallimento, la società debitrice aveva sede in Liberia, e che pertanto non avrebbe rilevato, ai fini della valutazione del perfezionamento del procedimento notificatorio, che la casella di posta elettronica non fosse stata disattivata, dopo la cancellazione dal registro delle imprese;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9, u.c., l. fall. e violazione contraddittorio per nullità del ricorso introduttivo e difetto assoluto di giurisdizione, sul rilievo che, non potendosi dimostrare che, al momento del deposito del ricorso per fallimento, il trasferimento fosse fittizio, occorreva procedere alla notifica nella nuova sede sociale, in Liberia;

3. che con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1 l. fall., sul rilievo che, pur dandosi atto della non operatività della società per molto tempo, non se ne sarebbe tratto, nel provvedimento impugnato, la conseguenza immediata della non fallibilità della stessa società debitrice; 3.1 che i primi due motivi risultano essere inammissibili sia, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., e sia perché non censurano la ratio decidendi del provvedimento impugnato; 3.1 che, sotto il primo profilo ed in particolare, risulta consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28231/2020 Numero sezionale 9856/2021 elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese Numero di raccolta generale 40023/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017; cfr. anche: n. 17946 del 2016; n. 602 del 2017;

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020); che risulta pacifica, nel caso in esame, la circostanza secondo la quale, dopo il trasferimento della sede della società, il ricorso per fallimento era stato avviato alla notifica presso l’indirizzo pec della società debitrice (che non era stato nelle more chiuso), così determinando il perfezionamento dell’iter notificatorio previsto dall’art. 15, 3 comma, l. fall., affermazione quest’ultima neanche contestata e da ritenersi pertanto sufficiente per la dimostrazione della regolarità formale della notifica;

4. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato perchè, ai sensi dell’art. 1, 2 comma, l. fall., è onere del fallendo dimostrare l’assenza delle condizioni soggettive di fallibilità, prova mai fornita dall’odierna ricorrente;

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.100 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 9.11.2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .