Italian Court of Cassation corrects an order to add lawyer's fee deduction for defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a correction request against its own prior order regarding the deduction of legal fees. The appellant, representing a client, argued that the previous ruling failed to include a specific clause for deducting costs from the defense lawyer, despite an explicit request under Article 93 of the Civil Procedure Code. The court held that when a lawyer's fee deduction is omitted, the proper remedy is a material error correction procedure rather than an ordinary appeal, as the request does not constitute an autonomous claim. Consequently, the court ordered the correction of the operative part of the prior order to include the necessary phrase for the lawyer's benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: In the absence of legislative provision, the remedy for omitting a lawyer's fee deduction is material error correction, not ordinary appeal, to ensure procedural efficiency and respect for the reasonable duration of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20790-2021 R.G. proposto da: MUSCAFtA' avv. prof. Salvo, quale procuratore e difensore della EDILIZIA CAVARRA s.r.I., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Francesco MARINO presso il cui studio legale, sito in Catania, al viale della Libertà, n. 147, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore; - intimata — avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 16663-21 depositata in data 11/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente propone ricorso, cui non replica l'intimata, per la correzione dell'errore materiale contenuta nell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 300 del 2013, depositata in data 29/07/2013, e ha condannato la predetta Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. prof. Salvatore Muscarà, che ne aveva fatto espressa istanza.
Il ricorso va accolto. Invero, il ricorrente, quale difensore della Edilizia Cavarra s.r.I., ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nelle conclusioni del controricorso depositato in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali, dichiarando di aver sostenuto le spese e non percepito i compensi. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Muscarà» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 16663/21, depositata in data 11/06/2021, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Muscarà» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma in data 04/11/2021 Il Presidente Antonio Fra i