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Ordinanza — n. 39990/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; court declares case extinguished without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39990/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the tax authority's formal withdrawal of the case. Although the taxpayer had raised a prescription defense against payment notices, the authority voluntarily abandoned the litigation before the hearing began. The court ruled that such unilateral withdrawals terminate the proceedings regardless of the opposing party's response.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal, communicated to the opponent before the hearing, extinguishes the proceedings independently of acceptance, rendering cost allocation provisions inapplicable.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural extinction tax collection dispute unilateral renunciation cost allocation rules procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
In mancanza di costituzione dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese processuali, né si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 34429 del 2019
Cass. n. 11033 del 2019
anche Cass. n. 11033 del 2019 e Cass.
Cass. n. 10140 del 2020
11033 del 2019 e Cass. n. 10140 del 2020).
Cass. n. 23175 del 2015
115, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n.
Cass. n. 19071 del 2018
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
19071 del 2018), e neppure si applica alla ricorrente, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27814-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro FERRAZZOLI Daniela; - intimata - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 96/18/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 09/d2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO In controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento emesse nei confronti di Daniela FERRAZZOLI per la riscossione di tributi di varia natura, la CTR del Lazio rigettava l'appello avverso la statuizione di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente annullando le cartelle di pagamento notificate in epoca antecedente al 13/02/2012 Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimata.

Successivamente, con atto del 20/11/2020, regolarmente notificato all'intimata, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta atteso che «La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese» (Cass., Sez.

U, n. 34429 del 2019; v. anche Cass. n. 11033 del 2019 e Cass. n. 10140 del 2020). La dichiarazione di estinzione rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. In mancanza di costituzione dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese processuali, né si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n. 19071 del 2018), e neppure si applica alla ricorrente, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma in data 04/11/2021 A