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Ordinanza — n. 39989/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of self-sufficiency regarding 'tabletop' tax audit procedural facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39989/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to a lack of self-sufficiency in the written petition. The agency argued that the Regional Tax Commission erred by applying a 60-day procedural deadline for tax audits conducted on-site, claiming the audit was instead a 'tabletop' review exempt from such limits. The Court rejected this claim because the agency failed to attach or transcribe the specific tax assessment notice required to prove the audit method. Consequently, the Court could not verify the factual basis of the argument and dismissed the appeal under the principle of self-sufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: In cassation appeals, the principle of self-sufficiency requires the petitioner to provide all necessary facts within the petition itself; if the document lacks the specific evidence needed to verify the alleged procedural error, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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self-sufficiency principle tax audit procedure tabletop audit procedural deadline inadmissible appeal tax assessment notice Cassation Court ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sostenendo che nella specie si verteva in ipotesi di accertamento c.d.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invero, «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza -prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
212 del 2000; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24340 del 2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21462-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro OFFICINE DE FAZIO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché DE FAZIO Pietro, DE FAZIO Romualdo, DE FAZIO Rosario Francesco; - intimati - avverso la sentenza n. 201/01/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d'impresa ai fini IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2013 emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della OFFICINE DE FAZIO s.r.l. e degli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini IRPEF e per il medesimo anno d'imposta, nei confronti dei soci Pietro, Romualdo, e Rosario Francesco DE FAZIO, per i redditi di partecipazione degli stessi nella predetta società, la CTR della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dei contribuenti rilevando il mancato rispetto da parte dell'amministrazione finanziaria del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano gli intimati; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sostenendo che nella specie si verteva in ipotesi di accertamento c.d. "a tavolino", sicché non operava la disposizione censurata.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento, che neppure ha allegato al ricorso, così impedendo a questa Corte di accertare se nel caso di specie si vertesse effettivamente in ipotesi di accertamento condotto presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria (accertamento c.d. "a tavolino") oppure previo accesso, ispezione o verifica effettuata nei locali della società contribuente, che è l'ipotesi disciplinata dal comma 7 dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 e che impone all'amministrazione finanziaria, salvi i casi di motivata urgenza, il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica/consegna del processo verbale di constatazione redatto in occasione dell'attività espletata presso la sede della società contribuente e la emissione dell'avviso di accertamento.

Invero, «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza -prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto» (Cass. n. 24340 del 2018).

E la tesi sostenuta dalla ricorrente nel motivo in esame, ovvero che quella espletata nel caso di specie era un accertamento "a tavolino", sicché l'amministrazione finanziaria non era tenuta al rispetto del termine dilatorio di cui alla disposizione censurata, non trova riscontro alcuno negli atti processuali. In mancanza di costituzione dell'intimato non vi è necessità di provvedere sulle spese processuali.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in R