Cassation court dismisses appeal against tax assessment for lack of specific valuation reasons in cadastral reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision rejecting an appeal regarding a cadastral reclassification. The taxpayer argued the administrative act lacked specific motivation justifying the new valuation, while the agency contended the decision was legally sound. The court upheld the lower court's ruling, emphasizing that mere market evolution is insufficient and requiring concrete, specific reasons for the reclassification to ensure transparency and protect the taxpayer's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 della L. n. 311/2004; Art. 2697 c.c.: In cadastral reclassification proceedings, the administrative act must provide rigorous, specific, and rational motivation detailing the concrete elements that justify the change in value, rather than relying solely on general market trends.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12581-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA E DEL TERRITORIO 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FE' FIAMMETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 76, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GABRIELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5498/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 12581 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- r.g. 12581/2020 Agenzia delle entrate c/ Fe' Fiammetta Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di Fiammetta Fè di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 della L. n.311/2004, anno 2013, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo assente "una specifica e adeguata motivazione sulla situazione concreta dell'immobile tale da giustificare il nuovo classamento". Fiammetta Fè si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 della L. n.311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n.3, c.p.c., contenendo l'accertamento i presupposti normativi e fattuali nonché le ragioni giuridiche del provvedimento di riclassamento.
2. Il motivo è infondato.
3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.
L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.). 3.3.È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). 3.4.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019, Cass. n.1543/2020). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004. 3.5.Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).
4. La CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va rigettato.
5. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.