Cassation court allows appeal against tax collector's inadmissibility ruling due to lack of right to defend via private lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the tax agency's appeal regarding the Regional Tax Commission's rejection of their appeal. The agency argued the first-instance judge erred by declaring the appeal inadmissible because the tax collector lacked the right to defend through a private lawyer. The court ruled that the agency's use of a private lawyer implicitly satisfied the legal requirement for representation, thus overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The use of a private lawyer by the tax agency in tax proceedings implicitly satisfies the legal requirement for representation, rendering a declaration of inadmissibility based on lack of ius postulandi invalid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6941-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro DE RISO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 52, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA DE RITIS, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6061/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata li iL /07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1 De Riso Domenico proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l'intimazione pagamento ex art. 50 del dPR nr. 602/73 riferito al prodromico avviso di accertamento, notificato e non impugnato, per tributi erariali non pagati.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate- Riscossioni e la Commissione Tributaria della Campania accoglieva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza dello ius postulandi in capo al difensore dell'Agente di Riscossione appellante ed entrava comunque nel merito affermando che, in accoglimento dell'eccezione del beneficio di escussione proposta dall'appellante, la sentenza di primo grado che aveva annullato l'impugnata intimazione andava confermata sia pur per diverse ragioni.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 06941 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, e 12, 1° comma 15, comma 2 sexies, d.lvo nr 546/92, 1, 8° comma, d.l. 193/2016 nonché 4 novies d.l. nr 34/2019 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell' appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge. 1.1 Con il secondo motivo l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2304, 2313 e 2268 cc, in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc, per avere la CTR errato nell'accordare al contribuente il beneficio di escussione sul falso presupposto della natura esecutiva dell'atto impugnato.
2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale Ric. 2020 n. 06941 sez.
MT - ud. 16-09-2021 -3- adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (cass.
S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie». 3 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare il principio secondo cui secondo cui « la statuizione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio spoglia il Giudice della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, sicchè eventuali improprie statuizioni della sentenza adottate "ad abundantiam" sul merito, debbono ritenersi "tamquam non essent" in quanto prive di efficacia nei confronti delle parti che non hanno l'onere, nè hanno interesse ad impugnarle, dovendo riconoscersi ammissibile Ric. 2020 n. 06941 sez.
MT - ud. 16-09-2021 -4- esclusivamente la impugnazione proposta avverso la statuizione pregiudiziale » ( cfr. Cass S.U. nr. 3840/2017, 27049/2014, 17004 2015 e 9319/2016). Nel caso di specie manca una valida pronuncia sul rapporto tributario, essendo stata resa la - ultronea - decisione nel merito della impugnazione proposta dall'Ufficio, "ad abundantiam", dopo che la CTR aveva statuito sull'inammissibilità dell'appello per avere l'Agente di Riscossione ministero svolto le proprie difese attraverso il legale del libero foro dichiarato sprovvisto di ius postulandi 4.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Came