Italian court dismisses tax appeal regarding mortgage registration, citing failure to prove omitted fact and correct application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding a partial annulment of a mortgage registration. The court found the first ground inadmissible because the applicant failed to identify a specific historical fact that was omitted from the lower court's reasoning, merely alleging an administrative omission. Consequently, the second ground was deemed unfounded as the tax authority correctly applied the law by verifying the credit amount exceeded the statutory threshold. The appeal was dismissed without costs due to the applicant's free legal aid status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 77 comma 10 bis DPR n. 602/1973: A cassation complaint based on omitted examination of a decisive fact is inadmissible if the applicant fails to specify the historical fact, the textual or extratextual data from which it derives, and the procedural discussion surrounding it, and the lower court did consider the relevant elements even if not fully detailed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15645-2018 proposto da: MANSOLLINO ANTONIO GIOVANNI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA , rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO BARBATO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 9623/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Giovanni Antonio Mansollino propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, il contribuente assume omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione far le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla circostanza che, a fronte dell'annullamento parziale del preavviso di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio avrebbe dovuto rideterminare l'importo e verificare la sussistenza dei requisiti per una legittima iscrizione ipotecaria; che, col secondo rilievo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 77 comma l° bis DPR n. 602/1973 e dell'art. 2878 n. 3 c.c.: i giudici di appello non avrebbero effettuato alcuna verifica in ordine all'entità del credito azionato, non avrebbero preso in considerazione la natura meramente accessoria dell'iscrizione ipotecaria ed avrebbe dovuto annullare l'ipoteca per un credito estinto; che l'intimata non si è costituita; che il primo motivo è inammissibile; che, infatti, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto Ric. 2018 n. 15645 sez.
MT - ud. 06-10-2021 -2- k di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.
U, n. 8053 del 07/04/2014); che il ricorrente non ha denunciato un fatto storico, quanto piuttosto un mancato adempimento da parte dell'Ufficio; che il secondo motivo è infondato; che l'art. 77 comma 10 bis recita testualmente "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76 1 commi 1 e 2, purché' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro"; che tale norma non appare violata dalla CTR, la quale ha ritenuto la validità dell'iscrizione ipotecaria, sulla scorta delle cartelle di pagamento, astrattamente superiori alla somma di C 20.000; che, d'altronde, l'annullamento parziale del preavviso è stato dalla CTR ritenuto ininfluente ai fini della mera conoscenza da parte del contribuente, con una motivazione ("Detto in altri termini, la comunicazione preventiva rileva sotto il profilo Ric. 2018 n. 15645 sez.
MT - ud. 06-10-2021 -3- eminentemente fattuale "comunicativo": sicché, una volta che la comunicazione vi sia stata, ed abbia raggiunto il suo effetto (consentire al contribuente di difendersi), non ne rilevano le vicende successive, ivi compresa l'eventuale invalidazione ope iudicis") che non è stata censurata dal ricorrente; che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante l'ammissione al gratuito patrocinio e la mancata costituzione dell'intimata; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 (Sez.
U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Da atto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1'bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Antonio G