Italian tax court allows appeal against regional commission for failing to consider contested accounting anomalies in tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Regional Commission had rejected the company's challenge to a tax assessment by claiming accounting anomalies were not contested in the first instance, despite clear evidence to the contrary. The court found this reasoning violated procedural rules and tax law principles regarding the analysis of unreliable bookkeeping, ordering the case to be remanded to the Regional Commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 39 comma 1° lett. d) DPR n. 600/1973; The appellate court must base its decision on facts and arguments actually presented in the proceedings, and tax authorities may conduct an inductive analysis of income when accounting records are demonstrably unreliable due to specific indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso 15253-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO SOCIETÀ CENTONOTTI ; - intimato - avverso la sentenza n. 2408/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa. Quest'ultima aveva accolto parzialmente l'impugnazione della s.r.l. Cento Notti (allora in bonis) contro un avviso di accertamento IRES e IRAP, relativo all'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 10 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe fondato la sua pronunzia su un presupposto diverso da quello contenuto nel gravame ed, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che le anomalie contabili non erano state oggetto di contestazione in primo grado e quindi non le avrebbe valutate; che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1° lett.
d) DPR n. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo i giudici di appello trascurato di considerare gli elementi evidenziati dall'Ufficio (anomalie del conto finanziamento soci e carenza di dimostrazione circa la provenienza delle somme contestate); che l'intimato non si è costituito; che il primo motivo è fondato; che, effettivamente, l'affermazione della CTR, secondo cui le anomalie contabili non sarebbero state oggetto di contestazione in primo grado, è smentita dalla lettura degli atti, sicché la CTR ha illegittimamente omesso di prenderle in considerazione e, d'altro canto, il recupero non è stato Ric. 2018 n. 15253 sez.
MT - ud. 06-10-2021 -2- effettuato dall'Ufficio, non perché l'incasso non fu effettuato, ma perché - secondo I l'avviso di accertamento - la società non aveva dimostrato l'effettiva provenienza delle somme; che la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, sicché viola la norma il giudice che ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Sez. 2, n. 11289 del 10/05/2018); che anche il secondo motivo è fondato; che, in tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi (Sez. 5, n. 32129 del 12/12/2018); che i versamenti effettuati da soggetti terzi, non contabilizzati e non assoggettati alla dovuta tassazione, non possono non reputarsi elementi sintomatici gravi e precisi; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Ric. 2018 n. 15253 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSIT."173 1,12MA