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Ordinanza — n. 39871/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming new issues and procedural errors regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39871/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by M.M.C. Metalmeccanica SRL against the Regional Tax Commission's decision regarding 2008 tax assessments. The company argued that the commission introduced new issues violating the prohibition on novum and erred in evaluating evidence under specific civil procedure articles. The court found these claims infounded because the substantive request remained unchanged and the alleged procedural violations did not meet the strict criteria for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 57 comma 1 d.lgs. 546/92; Artt. 115 e 116 c.p.c.; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.: In tax proceedings, a change of claim is only valid if it alters the substantive object and introduces a new theme of investigation, and cassation review of evidence evaluation is limited to specific statutory exceptions.

Parole chiave

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tax appeal cassation prohibition novum evidence evaluation error procedural admissibility substantive claim alteration IVA = Imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 57 comma 1 del d.lgs. 546/92
Artt. 115 e 116 c.p.c.
4 c.p.c.; che, infatti, la commissione tributaria regionale avrebbe riformato la decisione dei giudici di primo grado in violazione del divieto generale di ius novorum; che, mediante il secondo motivo, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nella "lettura" del fatto; che, con il terzo rilievo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nella "lettura" del fatto; che, con il terzo rilievo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 132 c.p
3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nella "lettura" del fatto; che, con il terzo rilievo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018;
Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017
Sez. 5, n. 22105 del 22/09/2017
Sez. 6-5, n. 18830 del 10/09/2020
22105 del 22/09/2017;Sez. 6-5, n. 18830 del 10/09/2020); che tale nuova pretesa non può rinvenirsi nel caso in esame; che, infatti, la domanda dell'Amministrazione è rimasta sostanzialmente immutata, consistendo nel far valere Ric.
Sez. 6-1, n. 1229 del 17/01/2019
Sez. 6-5, n. 28920 del 4/12/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14996-2018 proposto da: M.M.C. METALMECCANICA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SANZ0'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3678/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che M.M.C. Metalmeccanica Sri propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto il ricorso introduttivo della società avverso un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 57 comma 1 del d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; che, infatti, la commissione tributaria regionale avrebbe riformato la decisione dei giudici di primo grado in violazione del divieto generale di ius novorum; che, mediante il secondo motivo, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nella "lettura" del fatto; che, con il terzo rilievo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;

Ric. 2018 n. 14996 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- che, infatti, la motivazione della CTR risulterebbe inadeguata, risolvendosi in una mera affermazione di principio tale da non offrire alcun elemento argomentativo; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato; che, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018;

Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017); che, nella specie, la sentenza impugnata non può definirsi apparente, contraddittoria o perplessa; che il primo motivo è infondato; che, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell'affermare che nel processo tributario si ha mutamento della domanda - tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello - nei soli casi in cui siano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (Sez. 5, n. 22105 del 22/09/2017;Sez. 6-5, n. 18830 del 10/09/2020); che tale nuova pretesa non può rinvenirsi nel caso in esame; che, infatti, la domanda dell'Amministrazione è rimasta sostanzialmente immutata, consistendo nel far valere Ric. 2018 n. 14996 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- l'inidoneità del complesso degli elementi forniti dalla società a provare la certezza, competenza ed inerenza dei costi detratti quali spese di sponsorizzazione; che il secondo motivo è inammissibile; che, infatti, secondo quando ribadito costantemente da questa Corte, nell'ambito del ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma unicamente allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso delle prove legali, ovvero - al contrario - abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6-1, n. 1229 del 17/01/2019, Sez. 6 - 5, n. 28920 del 4/12/2017); che, nella specie, non ricorre alcuna di queste ipotesi tassative e pertanto la doglianza rappresentata non può costituire oggetto del presente giudizio; che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2018 n. 14996 sez. MT - ud. 06-10-2021 -4- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 5.250,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.