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Ordinanza — n. 39870/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court ruling quashes appeal for lack of specific reasoning regarding prior judgment reliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39870/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Commission's appeal decision due to a total lack of specific reasoning. The tax agency argued the lower court failed to evaluate the appeal's merits by merely referencing the first-instance judgment without addressing the specific arguments. The court held that such generic references render the appeal decision null because it does not demonstrate the appellate judge examined the defense and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 36, 2° comma d. Igs. 546/1992: An appellate judgment is null if it relies solely on the first-instance decision without explicitly evaluating the appeal's specific arguments and evidence.

Parole chiave

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lack of reasoning tax appeal procedure nullity of judgment relationem reference Cassazione ruling rettifica del registro fondiario rettifica delle detrazioni revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 36, 2° comma d. Igs. 546/1992
Art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.
546/1992 nonché dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017
06-10-2021 -2- adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017; Sez.
Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015
Sez. U, n. 7074 del 20/03/2017
Sez. 5, n. 24452 del 05/10/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 14712-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro DRENIG ROBERTO, MARI SILVIA; - intimati - avverso la sentenza n. 6640/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Quest'ultima aveva accolto il ricorso dei Roberto Drenig e Silvia Mari avverso un avviso di rettifica ed intimazione, relativo ad un'imposta di registro, per l'anno 2011; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, 2° comma, d. Igs. N. 546/1992 nonché dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza sarebbe stata totalmente carente di motivazione, avendo i giudici, nel respingere il ricorso dell'Agenzia, omesso di indicare il ragionamento logico- giuridico seguito per giungere alla propria decisione; che, con il secondo motivo, in via subordinata, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di considerare che solo un accertamento passato in giudicato avrebbe potuto fare stato fra le parti; che gli intimati non si sono costituiti; che il primo motivo è fondato; che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed Ric. 2018 n. 14712 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017; Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015); che, nella specie, la motivazione della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale si è limitata a rinviare genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado - la cui motivazione non risulta, peraltro, neanche richiamata espressamente, attraverso la sottolineatura dei passi essenziali - i quali, a loro volta avevano addirittura rimandato "al contenuto di altra decisione nella quale era stata risolta la questione" senza dare conto dell'esame dei motivi di appello e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto; che, in tal modo, attraverso un doppio richiamo "per relationem", la CTR ha omesso di valutare il ricorso in appello, rimandando, in ultima analisi, ad una decisione ignota, e dunque inidonea a consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Sez.

U, n. 7074 del 20/03/2017; Sez. 5, n. 24452 del 05/10/2018); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 14712 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSU