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Ordinanza — n. 39855/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal confirming Judge of Peace jurisdiction over lawyers' fees for preparatory divorce work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39855/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two lawyers against the Mantova Tribunal's decision to transfer jurisdiction to the Judge of Peace. The lawyers argued their work constituted extrajudicial services instrumental to a pending divorce case, which would grant the Tribunal jurisdiction under specific civil procedure rules. The court rejected this claim, ruling that no actual judicial proceedings had been initiated by the client, meaning the lawyers' activities remained purely preparatory and did not meet the legal threshold for extrajudicial service jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 702 ter c.p.c.; Art. 28, 29, 30 L. 794/1942; Art. 14 D.Lgs. 150/2011: Jurisdiction lies with the Judge of Peace for extrajudicial services only when those services are proven to be instrumentally linked to a subsequent actual judicial proceeding, which is absent if the client has not filed any lawsuit.

Parole chiave

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jurisdiction regulation extrajudicial services Judge of Peace civil procedure lawyer fees divorce proceedings competence transfer disgiunzione dei procedimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 702 ter c.p.c.
Art. 28, 29, 30 of Law no. 794/1942
Art. 14 of D.Lgs. no. 150/2011
794/1942, da cui derivava la competenza dell'adito Tribunale in base al rito sommario di cui all'art. 14, d.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. no. 115/02
26-10-2021 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez.
Art. 1, comma 17 of Law no. 228/2012
794/1942, da cui derivava la competenza dell'adito Tribunale in base al rito sommario di cui all'art. 14, d.
art. 380 ter c.p
art. 702 ter cod. proc. civ
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27305/2020
Cass. n. 21954/2014
Cass. n. 20269/2014
Sez. 6 n. 13636/2020
13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. RG 2635-2021 proposto da: BARDINI ALBERTO , PANGRAZIO SABRINA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ANNUNZIATA; - ricorrenti - contro TORAZZA GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato ENZO PARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SCARPARI; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 3131/2019 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI'. SSA LUISA DE RENZI5che visto l'art. 380 ter c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione voglia determinare la competenza per valore del Giudice di Pace di Mantova, come già, indicato, peraltro, nell'ordinanza emessa in data 07.12.2020 dal Giudice Ordinario presso il Tribunale di Mantova; ritenuto che il Tribunale di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 702 ter cod. proc. civ., declinò la propria competenza in favore del Giudice di pace, nel processo incoato dagli avvocati Sabrina Pancrazio e Alberto Bardini nei confronti di Graziano Torazza, della quale avevano chiesto la condanna al pagamento della somma di € 3.127,07, quale compenso per prestazioni professionali; ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra gli attori propongono istanza di regolamento di competenza e che la controparte resiste con memoria difensiva; ritenuto che i ricorrenti assumtl.'erroneita della predetta statuizione sulla competenza, esponendo, in sintesi, quanto segue: - i due professionisti, a seguito di studio e colloqui, avevano, nell'interesse della Torazza, predisposto un ricorso per la separazione consensuale, sopraggiunte complicazioni, quest'ultima aveva dato mandato ai due avvocati di procedere alla redazione di un ricorso per la separazione giudiziale, ricorso, che sebbene redatto, non era stato depositato per essere intervenuta la revoca del mandato da parte della cliente;

Ric. 2021 n. 02635 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- - l'attività in parola non avrebbe potuto essere considerata extragiudiziale, avendo i due professionisti svolto prestazioni civili strumentali e complementari all'attività giudiziale, con la conseguenza che, secondo il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, andava applicato il procedimento disciplinato dagli artt. 28, 29 e 30 della 1. n. 794/1942, da cui derivava la competenza dell'adito Tribunale in base al rito sommario di cui all'art. 14, d. lgs. n. 150/2011; considerato che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della competenza dell'individuato Giudice di pace, valendo quanto segue: - siccome puntualmente evidenziato dal P.G., non solo non consta essere stato introdotto un giudizio civile nell'interesse della cliente (punto questo pacifico), ma mancano altresì i presupposti per potersi affermare che si versi in ipotesi di prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (per l'affermazione del principio si vedano, ex multis, Cass. n. 27305/2020, n. 21954/2014, n. 20269/2014); - qui, invero, non risulta essersi avverata la condizione che radica la competenza invocata, che consiste nella provata effettiva destinazione delle attività extragiudiziali a una successiva attività giudiziale, essendo rimasta essa attività circoscritta allo studio propedeutico, non esitato in alcun atto processuale; considerato che le spese del presente giudizio potranno essere regolate dal giudice del merito; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 02635 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020);

P.Q.M.

rigetta il ricorso, conferma la competenza del Giudice di pace; spese al merito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 11-Presid DEpo,:tn-ivro