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Ordinanza — n. 39761/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to examine special procedure applicability to peace court defense fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new public hearing to address the admissibility of the special procedure for defense fee liquidation. The appellant argued that the special procedure under Article 14 of D.Lgs. 150/2011 should apply to judgments rendered by the Peace Court, while the lower court had declared the appeal inadmissible. The Court decided to postpone the ruling because the legal question regarding the applicability of this special procedure to Peace Court proceedings lacks specific precedent and requires public examination.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 150/2011; Art. 380 bis c.p.c.: The Court of Cassation may remand a case to a public hearing when a question of uniform interpretation regarding the applicability of a special procedure to a specific judicial body lacks specific precedent.

Parole chiave

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special procedure applicability peace court jurisdiction defense fee liquidation Cassation remand uniform interpretation public hearing requirement admissibility of appeal ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D.
Art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11791-2020 proposto da: E DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO e RAFFAELE NICOLI' - ricorrente - contro GIUSTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n. 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO SEBASTIO - controricorrente - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 avverso la sentenza n. 206/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, Numero sezionale 10634/2021Numero di raccolta generale 39761/2021 depositata il 28/01/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 15.4.2015 Enel Distribuzione S.p.a. (oggi, E Distribuzione S.p.a.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 2.242,02 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D.

Lgs. n. 150 del 2011 non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace. L’appello interposto da E Distribuzione S.p.a. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 206/2020. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E Distribuzione S.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Giusti Vittorio. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il Collegio ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull’argomento. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 11791/2020 Numero sezionale 10634/2021 Con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a Numero di raccolta generale 39761/2021Data pubblicazione 13/12/2021 nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza, altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto. Stesso dicasi per il ricorso n. 4670/2020, egualmente rinviato alla pubblica udienza all’esito della camera di consiglio del 12.11.2021, e per il ricorso n. 7785/2020, discusso all’odierna adunanza camerale.

Il Collegio ravvisa quindi l’opportunità che sia fissata, per tutti i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021, al ricorso n. 4670/2020, esso pure rinviato alla pubblica udienza in esito all’adunanza camerale del 12.11.2021, ed al ricorso n. 7785/2020, analogamente rinviato alla pubblica udienza in esito all’odierna adunanza camerale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i