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Ordinanza — n. 39759/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding applicability of special procedure for lawyer fees at Peace Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39759/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to a new public hearing. The appellant challenged a lower court decision that dismissed an opposition to a payment order, arguing that a special procedure for lawyer fees should apply at the Peace Court. The Court found the issue relevant for uniform interpretation but noted the absence of specific precedents, leading to a remand to consolidate it with other pending cases.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of uniform interpretation regarding the applicability of a special procedure to a specific judicial body and lacks specific precedents, the Court may remand the case to a public hearing to treat it together with other pending cases on the same subject.

Parole chiave

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special procedure lawyer fees Peace Court jurisdiction uniform interpretation rule remand to public hearing inadmissible cassation appeal impugnazione di decisioni amministrative ritardo ingiustificato decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011
Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7785-2020 proposto da: E DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Saturnino n. 5, presso lo studio dell'avvocato Francesca Nappi, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì - ricorrente - contro GIUSTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 109, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Sebastio, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Sebastio - controricorrente - avverso la sentenza n. 2130/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7785/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 10626/2021Numero di raccolta generale 39759/2021 Con ricorso depositato il 12.10.2015 Enel Distribuzione S.p.a.

Data pubblicazione 13/12/2021 (oggi, E Distribuzione S.p.a.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1346/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 2.760,23 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace.

L’appello interposto da E Distribuzione S.p.a. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 2130/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E Distribuzione S.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Giusti Vittorio. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il Collegio ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 del D.

Lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull’argomento. Con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza, altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto. Stesso dicasi per il ricorso n. 4670/2020, egualmente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7785/2020 Numero sezionale 10626/2021 rinviato alla pubblica udienza all’esito della camera di consiglio del Numero di raccolta generale 39759/2021Data pubblicazione 13/12/2021 12.11.2021. Il Collegio ravvisa quindi l’opportunità che sia fissata, per tutti i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021, ed al ricorso n. 4670/2020, esso pure rinviato alla pubblica udienza in esito all’adunanza camerale del 12.11.2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l