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Ordinanza — n. 39685/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for allowing tax authority to add facts not originally stated in the tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39685/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The taxpayers argued the tax authority improperly revoked a reduced VAT benefit by failing to explicitly state the property's non-luxury characteristics in the original assessment, which the technical expert later confirmed. The court ruled that the tax authority cannot modify or integrate the factual basis of its original claim during litigation, as this would violate the taxpayers' right to defense and the principle of good faith.

Regesto Legislator

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Art. 7 of Law 212/2000; Art. 360(1)(3) of the Civil Procedure Code: The tax authority cannot modify or integrate the factual premises of its original assessment during litigation, as the specific reasons stated in the notice delimit the scope of the dispute and ensure the taxpayer's right to defense.

Parole chiave

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tax assessment notice right to defense factual premises VAT benefit revocation good faith principle administrative litigation tax authority powers esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 7 of Law 27 July 2000 n. 212
L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto di revoca di una agevolazione, previsto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
2 agosto 1969, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 5 of D.M. 2 August 1969
2 agosto 1969, essendosi di contro rilevata la sussistenza delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M.
Art. 6 of D.M. 2 August 1969
2 agosto 1969, fosse incentrata sulla contestata sussistenza in fatto delle caratteristiche stabilite dall'art. 6 del D.M.
Art. 10, comma 1 of Law 27 July 2000 n. 212
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570
Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892
11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892).
Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103
Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103;
Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382
Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222
2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529
18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.
Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11623
Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12251
Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12251;Cass., Sez.
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Testo completo

NA1 5 ‘8; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16550/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Salani Andrea e Borelli Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Colomeiciuc, con studio in Pistoia, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Alessandra Militerno, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per la revoca dell'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta in relazione all'acquisto di una casa di abitazione non di lusso, stante la constatazione delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dei coniugi Salani Andrea e Borelli Maddalena avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia il 4 aprile 2016 n. 152/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

Preso atto dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per l'omessa contestazione ai contribuenti della sussistenza - confutata in corso di causa dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio - dei requisiti fissati dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, essendosi di contro rilevata la sussistenza delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, che non erano state mai enunciate nell'atto impositivo.

Salani Andrea e Borelli Maddalena si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:Con un unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, del n. 21 della tabella A - parte II A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 1 nota II-bis della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 5 del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la motivazione dell'avviso di liquidazione, a dispetto dell'erronea sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, fosse incentrata sulla contestata sussistenza in fatto delle caratteristiche stabilite dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, rispetto alla quale i contribuenti si sarebbero difesi col ricorso originario.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5A, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6A, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 5A, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5", 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5A, 18 febbraio 2020, n. 4070). È regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103;

Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103;

Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto di revoca di una agevolazione, previsto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11623;

Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12251;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529). Aggiungasi che l'incertezza ingenerata nel contribuente dall'amministrazione finanziaria in ordine all'esatta individuazione ed alla corretta classificazione della condotta sanzionata con la decadenza dal beneficio fiscale si pone in palese violazione dei principi di collaborazione e di buona fede ex art. 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 1.2 Nella specie, in coerenza a tali principi, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la comminatoria della decadenza dall'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta per l'acquisto della prima casa per l'accertamento (incompleto, in relazione alla superficie pertinenziale) in sede amministrativa delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 ("Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta") non potesse essere integrata e sanata in sede giudiziale dalle consulenza tecnica d'ufficio, mentre la eventuale sussistenza delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 ("Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq."), che pure era stata contestata in sede amministrativa con un'erronea rubricazione, era stata esclusa dalla consulenza tecnica d'ufficio.

2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell