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Ordinanza — n. 39683/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority to sue ex-shareholders of dissolved company despite negative liquidation balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39683/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that dismissed claims against former shareholders of a dissolved company. The lower court had ruled that the tax authority failed its burden of proof because the final liquidation balance showed no social assets. The court reversed this, holding that the dynamic nature of tax claims and statutory presumptions regarding undistributed profits allow the authority to pursue ex-shareholders even without concrete asset evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2495, comma 2 cod. civ.; Art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; Art. 2697, 2727, 2729 cod. civ.; The tax authority may pursue former shareholders of a dissolved company for unpaid taxes even if the final liquidation balance shows no assets, relying on the dynamic nature of the tax claim and statutory presumptions of profit attribution.

Parole chiave

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tax authority dissolved company ex-shareholders liquidation balance burden of proof statutory presumption tax recovery liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2495, comma 2 cod. civ.
1.2 Per orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 cod.
Art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2495 cod. civ
1.2 Per orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 cod.
art. 2945 cod. civ
1.3 Tuttavia, la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9094
Cass., Sez. 5, 19 aprile 2018, n. 9672
Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n. 17243
Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 619
15474; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 619; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15422
Cass., Sez. 6-5, 24 luglio 2013, n. 18032
Cass., Sez. 6-5, 18 novembre 2014, n. 24572
Cass., Sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15824
Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2019, n. 1947
Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8754
Cass., Sez. 5, 22 giugno 2021, n. 17718
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Testo completo

ùh$- cS 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15792/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Orecchini Rita e Ceccarelli Norberto, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Spiano, con studio in Pesaro, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Gianluca Caporossi, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 21 ottobre 2019 n. 770/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 21 ottobre 2019 n. 770/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno 2009, in dipendenza dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, dell'omessa istituzione dei registri contabili e dell'omesso versamento delle imposte dirette ed indirette, ha accolto l'appello proposto da Orecchini Rita e Ceccarelli Norberto, nella qualità di ex-soci della "ARC ELETTROMECCANICA S.r.l.", in liquidazione, con sede in Fossombrone (PU), estinta per cancellazione dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Pesaro - Urbino con decorrenza dal 6 giugno 2012, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro il 22 marzo 2017 n. 423/04/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il debito tributario accertato nei confronti della società estinta non aveva carattere di definitività ed il bilancio finale di liquidazione della società estinta non aveva evidenziato l'esistenza di attività sociali. Orecchini Rita e Ceccarelli Norberto, nella qualità predetta, si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 2495, comma 2, cod. civ. e 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese onerasse l'amministrazione finanziaria, per ottenere il recupero dei crediti tributari verso gli ex-soci, a provare la certezza della pretesa impositiva (eventualmente, a mezzo dell'iscrizione a ruolo) e la distribuzione di maggiori utili tra i soci.

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si devono disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione, che i controricorrenti hanno sollevato in relazione a vari profili. Anzitutto, si osserva che eventuali errori o inesattezze nell'esposizione degli antefatti amministrativi non sono di per sé è sufficienti ad inficiare la ritualità dell'atto introduttivo, allorquando, come nel caso di specie, non ne derivi alcuna incertezza nell'«esposizione sommaria dei fatti di causa» (art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Peraltro, a dispetto di quanto dedotto dai controricorrenti, il testo riportato (in ossequio al canone dell'autosufficienza) alle pagine 3, 4 e 5 del ricorso per cassazione costituisce letterale trascrizione della motivazione della sentenza impugnata.

Quanto, poi, alla produzione in sede di legittimità del processo verbale di constatazione (con relativi allegati) che - secondo i controricorrenti - non sarebbe stato mai acquisito in sede di merito, si rileva che la ricorrente non ha assolto l'onere di specificare la sede in cui tale documento sarebbe rinvenibile. Per cui, non se ne può tener conto ai fini della decisione, per quanto non se ne rinvenga alcun richiamo nella formulazione delle censure. Da ultimo, il ricorso per cassazione neppure è carente di autosufficienza, posto che esso contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la quale è presente nel corpo dell'atto, ove in modo accorto la sintesi dei fatti è intervallata da riferimenti alla decisione impugnata e all'esposizione delle ragioni di censura. 1.1 Per il resto, il motivo è fondato. 1.2 Per orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 cod. civ., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota dì quest'ultimo sia stata riscossa in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2017, n. 15474; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 619; Cass., Sez. 5^, 3 giugno 2021, n. 15422). 1.3 Tuttavia, la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ. non è applicabile alla fattispecie in esame ove, invece, soccorrono i principi elaborati da questa Corte in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa. La circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria.

Difatti, si può porre il caso di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci. 1.4 Delimitata in tali termini la fattispecie in esame, va in primo luogo ribadito che è legittima la pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex-socio della società cancellata, considerato che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (Cass., Sez. 5", 7 aprile 2017, n. 9094;

Cass., Sez. 5", 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., Sez. 6"-5, 2 luglio 2018, n. 17243; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 619; Cass., Sez. 5", 3 giugno 2021, n. 15422). Ciò fermo restando che, anche in caso cancellazione dal registro delle imprese, a fronte di società di capitali a ristretta base sociale, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n. 18032;

Cass., Sez. 6^-5, 18 novembre 2014, n. 24572; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2016, n. 15824; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8754; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17718), trattandosi di presunzione che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale. 1.5 Nella specie, in difformità dai principi enunciati, il giudice di appello aveva ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere probatorio a proprio carico a fronte delle risultanze negative del bilancio finale di liquidazione.

Là dove, invece, non occorreva che l'amministrazione finanziaria provasse l'occultamento delle attività sociali.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Ro