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Ordinanza — n. 39676/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses tax tribunal jurisdiction over private VAT refund disputes regarding waste collection tariffs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax tribunal's jurisdiction over a dispute between private parties regarding VAT refunds on waste collection tariffs. The appellant argued that the tax tribunal had authority, while the opposing party contended the matter was a private contract issue. The court ruled that because the relationship is between private entities and lacks direct state impositive power, ordinary courts must handle such VAT refund claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nr. 1 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: The ordinary court has jurisdiction over disputes between private parties regarding VAT refunds on local tariffs, as the absence of direct impositive power excludes tax tribunal competence.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction tax tribunal competence VAT refund dispute private parties relationship waste collection tariff impositive power absence Cassazione ordinanza contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nr. 1 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'ad 2 del d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1°, nr.
Art. 37 c.p.c.
2.2 Sul punto questa Corte è intervenuta con importanti chiarimenti sulla portata di tale norma affermando il seguente principio « L'interpretazione dell'art. 37 cod.
d.lvo 546/1992
RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'ad 2 del d.lvo 546/1992 in relazione all'art.
dPR 633/1972
1 e 3 del dPR 633/1972, dell'art 1 commi 641 e 642 I 147/2015 in relazione all'art.
I 147/2015
1 e 3 del dPR 633/1972, dell'art 1 commi 641 e 642 I 147/2015 in relazione all'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
03-11-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 37 cod. proc. civ
2.2 Sul punto questa Corte è intervenuta con importanti chiarimenti sulla portata di tale norma affermando il seguente principio « L'interpretazione dell'art. 37 cod.
art. 38 cod. proc. civ
il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ.
art. 329, comma 2 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU 2064/2011
Cass. SS.UU 2064/2011 ed anche SS.UU nr 17113/2017.).
Cass. SS.UU 17113/2017
Cass. 25519/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16690-2020 proposto da: ESA - COM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI ALDUINO VENTIMIGLIA, FABRIZIO BERTOLINI; - ricorrente - contro EREDI FEZZI FU BORTOLO DI FEZZI GIANNANTONIO & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, SAULO FEZZI, GIANANTONIO FEZZI, ROSITA FEZZI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 9, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI FEDERICI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI DE SALVO, ROSITA FEZZI; controricorrenti - avverso la sentenza n. 849/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Con distinti ricorsi la soc. Eredi Fezzi Fu Bortolo di Fezzi Giannantonio e C. snc, Rosita Fezzi, Saulo Fezzi e Gianantonio Fezzi, impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Verona le fatture emesse da Esa-Com spa, gestore della tariffa co munale sulla raccolta dei rifiuti per il Comune di Nogara, riguardanti il secondo quadrimestre 2016 nella parte in cui era stata operata la rivalsa IVA applicata agli importi dovuti a titolo di TARI. 2.La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva. 3.La sentenza veniva impugnata dalla Esa-Com spa e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello escludendo la natura di corrispettivo della TARI ai fini della applicabilità dell'IVA.

4. Avverso la sentenza della CTR, Esa-Com spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso. Ric. 2020 n. 16690 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'ad 2 del d.lvo 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1°, nr. 1 cpc; si lamenta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, riguardando il giudizio unicamente la legittimità o meno della rivalsa IVA operata dal soggetto passivo Ema Com spa con conseguente attribuzione giurisdizionale del giudice ordinario. 2.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del dPR 633/1972, dell'art 1 commi 641 e 642 I 147/2015 in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc si sostiene la natura non tributaria bensì di corrispettivo della Tari con assoggettabilità ad Iva del relativo prelievo.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Va rilevato come, ai sensi dell'ad 37 cpc, « la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo». 2.2 Sul punto questa Corte è intervenuta con importanti chiarimenti sulla portata di tale norma affermando il seguente principio « L'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), Ric. 2020 n. 16690 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -3- della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che:

1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;

2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;

3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non sì sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;

4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di Ric. 2020 n. 16690 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -4- merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2 cod. proc. civ.) » ( cfr.

Cass. SS.UU. 24883/2008). 2.3 Nella fattispecie in esame il giudicato interno sulla questione non può ritenersi formato in quanto, come si desume dall'estratto dell'atto di appello trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, la società appellante aveva formulato la specifica doglianza della carenza di giurisdizione del giudice tributaria con l'atto di appello alla sentenza di primo grado. 2.4 Sgombrato il campo da tale questione, preme evidenziare come la controversia in esame ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa dell'Iva applicata alla Tari esercitato dalla concessionaria del servizio di riscossione dei tributi sul soggetto in favore del quale il servizio viene espletato. 2.5 Ebbene al riguardo questa Corte ha affermato che « La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, dal momento che soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (vale a dire la società Ric. 2020 n. 16690 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -5- concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata» 2.6 E' stato, quindi, dato seguito, all'orientamento seguito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale « il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà-soggezione se manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva" (cfr.

Cass. SS.UU 2064/2011 ed anche SS.UU nr 17113/2017.). 2.6 E' stato, inoltre, chiarito (cfr. Cass. 25519/2020) che i principi giurisprudenziali elaborati in materia di giurisdizione, benché enunciati con riferimento a controversia inerente la richiesta di restituzione di IVA sul tributo rivolta (dal contribuente) al concessionario della riscossione dei tributi locali agente in rivalsa sono suscettibili di essere applicati, per medesimezza di ratio, anche alle controversie inerenti l'omesso versamento dell'IVA sul tributo richiesta (al contribuente) dal concessionario in rivalsa.

Al pari della prima tipologia di controversia, difatti, anche la seconda ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dal concessionario. Per tale controversia, al pari della prima, il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma Ric. 2020 n. 16690 sez. MT - ud. 03-11-2021 -6- il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumíbile allo schema potestà soggezione. 3 In accoglimento del primo motivo di ricorso, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione della sentenza senza rinvio. 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei giudizi di merito vanno compensate.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa l'impugnata sentenza e dichiara la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria essendo competente il Giudice ordinario. Condanna í contribuenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 510,00 per compensi, C 100,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Dispone compensarsi tra le parti l