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Ordinanza — n. 39671/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal allowing cost compensation due to lack of specific factual justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39671/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to compensate litigation costs. The taxpayer argued the commission's reasoning was generic and lacked specific factual grounds, while the tax authority did not appear in the appeal. The court ruled that the statutory requirement for 'grave and exceptional reasons' must be explicitly motivated with specific circumstances, rejecting the commission's vague formula as legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 14 Cost.: The compensation of litigation costs requires explicit motivation of grave and exceptional reasons based on specific circumstances of the case, rejecting generic formulas that preclude judicial review.

Parole chiave

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tax litigation costs compensation of expenses specific motivation requirement generalized reasoning invalidity tax administrative appeal impugnazione di decisioni amministrative compensazione della rendita risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art.
Art. 14 Cost.
art. 380 bis cod. proc. civ
Roma Capitale non si è costituita, 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 aprile 2012, n. 6279
45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.
Cass. n. 16470 del 2018
Cass. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987
Cass. ord. 13 luglio 2011, n. 15413
Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521
15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass.
Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019
Cass.25594/2018
Cass.25594/2018) e in una errata affermazione dal momento che l'assenza dell'attività difensiva è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della soccombenza avendo Roma Capitale dato causa alla controversia.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4483-2020 proposto da: PROSPERINI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE; - intimata - avverso la sentenza n. 3588/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Prosperini Paola impugnava due avvisi di accertamento, notificati in data 10/1/2016, con i quali Roma Capitale recuperava l'ICI per gli anni di imposta 2010, 2011, relativa a due immobili ubicati in Roma Via Pineta Sacchetti 53. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale del Lazio accoglieva l'appello disponendo, per quanto di interesse in questa sede, la compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia e dell'assenza di attività difensiva dell'Ente comunale nel giudizio di appello 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, deducendo un unico motivo. Roma Capitale non si è costituita, 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n.546 del 1992 Ric. 2020 n. 04483 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- e 14 Cost., per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente ed apodittica. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass.

Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019); 2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nella «particolarità della controversia e assenza di attività difensiva nell'odierno grado di giudizio» Ric. 2020 n. 04483 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- 2.3 Tali ragioni si risolvono una formula generica e di mero principio («particolarità della controversia») del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass.25594/2018) e in una errata affermazione dal momento che l'assenza dell'attività difensiva è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della soccombenza avendo Roma Capitale dato causa alla controversia. 2.4 In accoglimento del ricorso principale la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2021 D€POS'iTC) Il Presid