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Ordinanza — n. 39668/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove service of the notice of receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39668/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the receipt notice proving service of the cassation petition. The appellant argued for a deadline extension or hearing postponement to submit the missing document, but the court rejected this as it would violate the principle of reasonable trial duration. Consequently, the appeal was dismissed immediately without granting a new term for deposit.

Regesto Legislator

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Art. 153 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The failure to prove service of the cassation petition renders the appeal inadmissible, and no extension of time or hearing postponement is permitted to cure this defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service notice receipt of return document reasonable trial duration deadline extension denial contenzioso tributario validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 153 c.p.c.
Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
Art. 291 c.p.c.
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002
art. 291 c.p
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
art. 153 c.p
Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623
890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n.
Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793
26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass.
Cass. n. 8641/2019
23793; Cass. n. 8641/2019).
Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429
La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429).
Cass., 28 aprile 2011, n. 9453
Infatti, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile 2011, n. 9453).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10388-2021 proposto da: BAJARDI ANNA MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SINUHE MASSIMILIANO VINCENZO CURCURACI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ENNA; - intimata - avverso la sentenza n. 5501/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 10388 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Rgn 10388/2021 Bajardi Anna Maria c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Anna Bajardi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 5501/7/2020 dep. il 19.10.2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2010, ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;

Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass. n. 8641/2019). La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso. Nella specie, però, la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione e non si è attivata a chiedere l'eventuale rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno; né può essere proposta l'istanza di rinvio dell'udienza, al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorno, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost..

Infatti, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile 2011, n. 9453). Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 14 settembre 2021 Il Presidente Dott. Ro