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Ordinanza — n. 39582/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision for insufficient motivation in DOCFA procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39582/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court ruling. The Regional Commission had dismissed the taxpayer's challenge to a cadastral assessment, arguing the agency's motivation was insufficient and merely a list of checks. The Court held that in DOCFA collaborative procedures, motivation is satisfied by stating objective data and the assigned class when facts are not contradicted, distinguishing this from ex officio reclassifications requiring deeper justification.

Regesto Legislator

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Art. 3 legge n. 241/1990; Art. 7 legge n. 212/2000: In DOCFA procedures, the obligation to motivate is satisfied by indicating objective data and the assigned class when taxpayer facts are not contradicted and differences stem from technical valuation.

Parole chiave

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cadastral assessment DOCFA procedure tax motivation collaborative procedure quashing decision tax appeal regional commission classificazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in Ric.
Art. 360, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13390 del 2021
Cass. n. 13390 del 2021; Cass.
Cass. n. 31809 del 2018
13390 del 2021; Cass. n. 31809 del 2018; Cass.
Cass. n. 12777 del 2018
31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018); in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.
Cass. n. 30166 del 2019
Cass. n. 30166 del 2019).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5937-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FOGANIO PIETRO; - intimato - avverso la sentenza n. 824/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/07/2019; 24P udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento di estimo catastale per l'anno 2016 relativo ad un immobile sito in Leivi, per il quale la parte contribuente aveva proposto tramite DOCFA la categoria catastale A/7 (corrispondente a quella originaria) e classe 2 (inferiore a quella originaria, che era la 3) e che l'Ufficio aveva rettificato, ripristinando l'originaria categoria catastale A/7 e l'originaria classe 3; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti revisionali deve essere assolto in maniera rigorosa mentre nel caso di specie tale motivazione risulta scarna risolvendosi in una mera elencazione di analisi e verifiche, peraltro pedissequamente e perfettamente identiche ad altri analoghi accertamenti catastali, del tutto prive di valore estimativo, motivazioni che rendono alquanto difficile comprenderle e adegutamente difendersi.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in Ric. 2020 n. 05937 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- z/)F relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha una motivazione che si pone al di sopra del minimum necessario perché lo stesso possa essere considerato legittimo: in particolare la parte contribuente aveva a disposizione tutti gli elementi per comprendere la rettifica del classamento proposto con la dichiarazione.

Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato:

Cass. n. 13390 del 2021; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018); in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo Ric. 2020 n. 05937 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 13390 del 2021;

Cass. n. 30166 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti revisionali deve essere assolto in maniera rigorosa mentre nel caso di specie tale motivazione risulta scarna risolvendosi in una mera elencazione di analisi e verifiche, peraltro pedissequamente e perfettamente identiche ad altri analoghi accertamenti catastali, del tutto prive di valore estimativo, motivazioni che rendono alquanto difficile comprenderle e adegutamente difendersi - non ha considerato che trattandosi di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio (circostanza quest'ultima che non sembrerebbe emergere dalla motivazione della sentenza impugnata) e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni rispetto a quanto indicato nella DOCFA (circostanza quest'ultima che invece sembrerebbe emergere dalla motivazione della sentenza impugnata): deve infatti considerarsi che, trattandosi di procedura fortemente Ric. 2020 n. 05937 sez.

MT - ud. 21-10-2021 -4- AIF collaborativa e partecipativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la valutazione da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto della fattispecie concreta nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 21 ottobre