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Ordinanza — n. 39571/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition due to lack of necessary joinder of third-party debtors in seizure proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39571/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Tribunal of Savona's decision rejecting an opposition to a seizure order. The lower court had dismissed the claim because the creditor indicated the debt correctly and the debtor admitted receiving funds from prior auctions. The Supreme Court ruled the judgment void because the necessary joinder of all third-party debtors was missing from the first instance trial.

Regesto Legislator

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Art. 492, 543, 483, 617 c.p.c.; In opposition proceedings for seizure against third parties, necessary joinder of the creditor, the direct debtor, and all seized third parties is always required.

Parole chiave

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necessary joinder of parties seizure against third parties opposition to execution defect of joinder cassation quashing azione di rivendicazione nel pignoramento pignoramento suppletivo pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 492 c.p.c.
Art. 543 c.p.c.
Art. 483 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
ha qualificato l'opposizione in parola, sia in via principale che subordinata, espressamente ai sensi dell'art. 617, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che va premesso che il ricorso odierno è ammissibile poiché il giudice "a quo" (a pag.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18/05/2021, n. 13533
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26516-2020 proposto da: MORENO PIERMICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA TIRABOSCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO Le -t c ASSANDRI, RENATO SIRINGO; - ricorrente - contro SELLA MORENO MARIA GRAZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 295/2020 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 19/06/2020; " udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 26516 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- \I Rilevato che Piermichele Moreno ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Savona che, pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente insieme a Gianpietro Moreno, l'ha respinta; secondo quanto esposto in ricorso, con l'opposizione si era dedotto che Maria Grazia Sella Moreno aveva proceduto a un pignoramento presso i terzi Poste Italiane e Cantiere Navale Patrone Moreno s.r.I., dopo averne in particolare promosso uno immobiliare, senza l'esatta indicazione del credito azionato, posto che non era stato scomputato quanto già ottenuto a séguito di aste giudiziarie portate a termine né il valore degli immobili distintamente pignorati di cui la creditrice aveva domandato, e parimenti ottenuto, l'assegnazione; il Tribunale, in sede di riassunzione e dopo la sospensione della procedura coattiva disposta dal giudice dell'esecuzione, ha osservato che: - non essendo propriamente contestato l'an" dell'esecuzione, ed essendo invece contestata la legittimità del pignoramento sull'assunto dell'inesatta indicazione del credito azionato, l'opposizione andava qualificata agli atti esecutivi; - il creditore era legittimato a cumulare mezzi espropriativi; -era sufficiente l'indicazione del credito quale oggetto della statuizione fatta propria dal titolo giudiziale azionato, al netto degli scomputi da effettuare in sede distributiva; - la stessa convenuta aveva riconosciuto di aver ottenuto specificate somme in sede di distinta esecuzione immobiliare; - non vi era invece evidenza delle pretese assegnazioni di lotti; - non era pertinente il richiamo ad ulteriore procedura esecutiva poiché non afferente al credito azionato con quella oggetto dell'opposizione; -l'opposizione andava dunque accolta limitatamente alla rideterminazione riduttiva del credito spettante; la creditrice è rimasta intimata;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato confondendo il credito indicato nel titolo giudiziale azionato con quello da indicare esattamente nell'ingiunzione pignoratizia, derivando dall'inesatta specificazione, la nullità del pignoramento medesimo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 483, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato muovendo dall'erroneo presupposto dell'idonea indicazione del credito quale riportato nel titolo giudiziale azionato, e quindi concludendo per il legittimo cumulo di mezzi espropriativi, senza considerare che vi erano nelle more stati introiti ottenuti da esecuzioni forzate portate già a termine;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che va premesso che il ricorso odierno è ammissibile poiché il giudice "a quo" (a pag.

3) ha qualificato l'opposizione in parola, sia in via principale che subordinata, espressamente ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ.; ciò posto, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per difetto di litisconsorzio necessario con i terzi pignorati sin dal primo grado di giudizio; questa Corte ha di recente precisato che in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra la parte creditrice, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533); nel caso, davanti al Tribunale non risulta integrato il litisconsorzio con i terzi pignorati di cui in parte narrativa; spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Savona perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 12 ottobre 2021.