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Ordinanza — n. 39569/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new issues and failure to cite specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39569/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant argued that the lower court erred in admitting a tacitly recognized letter as a comparison document and failed to order decisive testimonial evidence. The court rejected these claims because the first ground raised a new issue not previously discussed, while the second failed to identify specific procedural acts or evidence as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.; The appeal is inadmissible if it raises a new issue not discussed in the lower court or fails to specify the exact content and timing of omitted procedural acts.

Parole chiave

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inadmissible appeal new issue raised procedural acts comparison document tacit recognition censura dell'apprezzamento delle prove censura formulata in modo carente esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 217 cod. proc. civ.
Art. 2696 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20820-2020 proposto da: CASTELLO MARGHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA, Ce t ( VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATO CARLUCCI; - ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO FERLITO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 815/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 20820 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che Margherita Casiello ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza con della Corte di appello di Firenze n. 815 del 2020, esponendo che: la Centro Leasing s.p.a. aveva ottenuto, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni riferiti a due contratti di locazione finanziaria; la deducente aveva proposto opposizione allegando l'avvenuto pagamento quanto al primo contratto, e il mancato perfezionamento del secondo, o in subordine, quanto a quest'ultimo, la mancata consegna del bene che ne costituiva oggetto; il Tribunale, all'esito di perizia grafologica, aveva respinto l'opposizione escludendo la prova del pagamento quanto al primo contratto, e, quanto al secondo, constatando che la consulenza in parola aveva confermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti eccetto che per quello di consegna acquisito solo in copia, e però, al riguardo, tenuto conto che era stata provata una richiesta di proroga della durata del secondo negozio e l'adempimento del pagamento di alcuni canoni relativi allo stesso a mezzo del rilascio di effetti cambiari; la Corte di appello aveva respinto il gravame osservando che l'appellante non contestava più l'autenticità della firma apposta sul secondo contratto di leasing, ma sosteneva che il relativo modulo fosse stato riempito abusivamente, innovando inammissibilmente la ragione posta a base dell'opposizione monitoria; inoltre gli indizi rilevabili nell'incarto processuale convergevano nel senso di riscontrare le allegazioni della parte creditrice, tenuto in particolare conto della circostanza che la lettera di richiesta di modifica delle condizioni contrattuali, del 26 aprile 2005, era stata utilizzata dal consulente tecnico di ufficio, quale scrittura comparazione, senza contestazioni da parte dell'opponente, e quindi con tacito riconoscimento; resiste con controricorso Intesa San Paolo Provis, s.p.a., quale incorporante Centro Leasing s.p.a.;Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 217, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ammettendo, quale scrittura di comparazione, una missiva solo tacitamente riconosciuta, ovvero non espressamente riconosciuta o accertata per sentenza o atto pubblico; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2696 e 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre prove testimoniali decisive in senso contrario alla decisione assunta, e mancando di vagliare diversamente l'incarto processuale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la questione posta dalla censura, come eccepito in controricorso, è nuova, non essendo stato dimostrato, conformemente all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che sia stata sollevata e discussa nei gradi di merito; peraltro il motivo, per come formulato, mostra di non cogliere la ragione decisoria della sentenza gravata, posto che per un verso la Corte territoriale afferma che l'autenticità della sottoscrizione apposta al secondo contratto non era più in contestazione (pag. 5), senza che sul punto vi sia stata censura; per altro verso evidenzia come la lettera in parola, vagliata in uno agli altri elementi istruttori con apprezzamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità, fosse stata tacitamente riconosciuta, e fosse come tale utilizzabile per il vaglio giudiziale, non discutendosi del suo distinto utilizzo per la consulenza volta ad accertare una pretesa falsità che, come detto, non era più invocata; sotto ogni profilo, dunque, il motivo non è ammissibile; il secondo motivo è manifestamente inammissibile; si fa richiamo ad atti processuali non riportati, senza neppure indicare quale fosse il loro esatto contenuto e quando e come introdotti nel processo (articolazioni di prova), con plateale violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), proponendo, al contempo, una completa rilettura fattuale preclusa in questa sede; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 12 ottobre 2021. Il