Italian Supreme Court allows appeal against dismissal of equitable indemnity request due to suspension of procedural deadlines during pandemic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy overturned the Court of Appeal's dismissal of Rossi Alberto's request for an equitable indemnity, ruling the appeal admissible. The lower court had rejected the claim because it was filed after the statutory deadline, but the Supreme Court found this calculation erroneous. The Court held that all procedural deadlines were suspended from March to May 2020 due to pandemic-related decrees, extending the filing deadline to July 2020 and rendering the June 2020 submission timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, Legge n. 89 del 2001; Art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020; Art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 2020: Procedural deadlines are suspended during the emergency period, and a claim filed within the extended period is not time-barred.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5075-2021 proposto da: ROSSI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO GENTILI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con decreto monocratico del 24.7.2020 la Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Rossi Alberto, ai sensi della Legge n. 89 del 2001, perché depositato dopo la scadenza del termine semestrale previsto dalla legge. Il Rossi proponeva opposizione avverso detta decisione, che veniva rigettata dalla Corte di Appello di Ancona con il provvedimento oggi impugnato. Ricorre per la cassazione della predetta decisione Rossi Alberto, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta da Rossi Alberto avverso il provvedimento emesso dal consigliere delegato, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza per il riconoscimento dell'indennizzo per durata irragionevole del processo, sul presupposto che essa fosse stata presentata tardivamente.
Ad avviso della Corte territoriale, infatti, il consigliere delegato aveva erroneamente computato il termine semestrale di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 89 del 2001, a decorrere dal 26.9.2019, mentre esso avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal 26.10.2020 (recte, 2019) con Ric. 2021 n. 05075 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- conseguente sua scadenza alla data del 28.5.2020. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 della Legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che il termine di proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo era rimasto sospeso, analogamente a tutti i termini processuali, dal 9 marzo all'il maggio 2020, per effetto delle disposizioni di cui ai DD.LL. nn. 18 dl 2020 e 23 del 2020.
La censura è fondata: per effetto dell'art. 83, secondo comma, del D. L. n. 18 del 2020, convertito in Legge n. 27 del 2020, e dell'art. 36, primo comma, del D.L. n. 23 del 2020, convertito in Legge n. 40 del 2020, tutti i termini processuali sono sospesi dal 9 marzo all'il maggio 2020. Di conseguenza, il termine per la proposizione dell'istanza per il riconoscimento dell'equo indennizzo scadeva non il 28 maggio 2020, come affermato dalla Corte di Appello di Ancona, bensì 63 giorni più tardi, e dunque il 30 luglio 2020. Il ricorso, depositato il 9.6.2020, era dunque da considerare tempestivo.
Il secondo motivo, con cui si contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, è assorbito dall'accoglimento del primo". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso. In definitiva, va dunque accolto il primo motivo di ricorso, mente va dichiarato assorbito il secondo.. La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
Ric. 2021 n. 05075 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottobre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESPERTO S