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Ordinanza — n. 39562/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely notification of the appeal under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39562/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Jarhrafi Samir against the Rome Court of Appeal's decision declaring his appeal inadmissible. Samir argued that the appeal was timely because the trial court had implicitly changed the procedure from summary to ordinary, yet the appellate court ruled it late based on a thirty-day notification window. The court rejected this claim because the alleged procedural change was undocumented and the notification date clearly exceeded the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 281 sexies c.p.c.; Art. 702 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if notified after the expiration of the thirty-day period following the communication of the first-instance judgment, and a claimed procedural change must be substantiated by the transcript of the relevant orders.

Parole chiave

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inadmissibility appeal notification deadline summary procedure ordinary procedure Cassation dismissal tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 281 sexies c.p.c.
Risulta pacifico che il ricorso in appello è stato notificato in data 9 dicembre 2019 e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di primo grado ex art. 281 sexies cpc I (p avvenuta con lettura integrale dello stesso pronunciato in udienza all'udienza del 21/6/2019.
Art. 702 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 bis cpc, in riferimento all'art.
Art. 360 comma 1 nr.3 c.p.c.
702 bis cpc, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Roma ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivamente notificato mentre, al contrario, la notifica era tempestiva in quanto effettuata entro i termini del rito ordinario di cognizione.
Art. 360 comma 1 nr.5 c.p.c.
702 bis cpc, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Roma ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivamente notificato mentre, al contrario, la notifica era tempestiva in quanto effettuata entro i termini del rito ordinario di cognizione.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5191-2021 proposto da: JARHRAFI SAMIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO GIULIANO; - ricorrente - contro QUESTURA di FROSINONE, in persona del Questore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - y- avverso la sentenza n. 638/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARINA MELONI. Ric. 2021 n. 05191 sez. MI - ud. 12-10-2021 -2- \I FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 27/1/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello notificato da Jarhrafi Samir nato in Marocco il 21 luglio 1985 e confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino ex art.281 sexies cpc in data 21 giugno 2019 di rigetto delle istanze avanzate dal predetto, volte, ad ottenere l'annullamento o del provvedimento di revoca della carta di soggiorno per coesione familiare emesso dalla Questura di Frosinone. Secondo la sentenza impugnata la notifica del ricorso in esame era tardiva perché si era perfezionata in data 9 dicembre 2019 e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di primo grado ex art. 281 sexies cpc avvenuta con lettera integrale dello stesso pronunciato in udienza all'udienza del 21/6/2019.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 bis cpc, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Roma ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivamente notificato mentre, al contrario, la notifica era tempestiva in quanto effettuata entro i termini del rito ordinario di cognizione.

Infatti con ordinanze 13/2/2019 e 13/5/2019 il Tribunale di Cassino aveva disposto un implicito mutamento del rito da sommario ad ordinario. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Risulta pacifico che il ricorso in appello è stato notificato in data 9 dicembre 2019 e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di primo grado ex art. 281 sexies cpc I (p avvenuta con lettura integrale dello stesso pronunciato in udienza all'udienza del 21/6/2019. L'asserito implicito mutamento del rito da sommario ad ordinario con ordinanze 13/2/2019 e 13/5/2019 del Tribunale di Cassino non risulta documentato né il ricorrente, contravvenendo al principio di autosufficienza, ha trascritto il testo delle predette ordinanze di cui pertanto questa Corte non conosce il contenuto.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione il 12/10/202