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Ordinanza — n. 39535/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for alleging error in evidence evaluation and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39535/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the violation of due process and insufficient motivation. The court held that the lower court correctly evaluated the evidence based on the principle of acquired proof and that the appellant's claims regarding the employer-employee relationship were properly assessed by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision due to the procedural defects in the grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal alleging violation of due process or lack of motivation is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts or evidence assessment rather than pointing to a specific procedural violation or a decision based on undenied evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal due process violation evidence evaluation lack of motivation acquiescence principle labor dispute procedural defect indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod.
Art. 111 Cost.
111 (7.,ost.; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e 132 co.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1 —bis dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
nonché al principio del giusto processo sancito dall'art. 111 (7.,ost.; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 111 Cost
111 (7.,ost.; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20867 del 20/09/2020
Cass. n. 17313 del 2020
(Cass. n. 17313 del 2020); la Corte ha ritenuto provato il rapporto di lavoro tra le parti anche con riguardo ai periodi non regolarizzati in base ad un apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie, in applicazione del principio di acquisizione probatoria (Cass.
Cass. n. 21909/2013
Cass. n. 27490 del 2019
Cass. n. 2397 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16279-2020 proposto da: MALA VISI GIOCONDA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE DI GENESI() PAGLIUCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro RUSSO MICHELE; - intimato - avverso la sentenza n. 2389/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE. —te) J-1 RILEVATO che Con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da Gioconda Maria Malavisi avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto le domande proposte da Michele Russo condannandola al pagamento in favore di quest'ultimo della complessiva somma di curo 61.311,29 oltre accessori, a titolo di differenze retributive e TFR; -la Corte, in particolare, aveva reputato infondate le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'erroneità della mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati; - avverso tale pronunzia propone ricorso Gioconda Maria Malavisi, affidandolo a due motivi, illustrati da memoria; - Michele Russo è rimasto intimato;

CONSIDERATO che -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione agli artt. 100, 115, 116, 414 e 416 cod. proc. civ. nonché al principio del giusto processo sancito dall'art. 111 (7.,ost.; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e 132 co. 2 cod. proc. civ., per essere stata la sentenza motivata soltanto per relationem; - entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico-sistematiche, sono inammissibili; - va in primo luogo evidenziato come nessuna violazione possa ipotizzarsi del principio del giusto processo evidenziando che, nella specie, neppure risultano allegate apposite censure rilevanti per la configurabilità della stessa; - occorre poi evidenziare che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offìciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli„ nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art., 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; deve aggiungersi che non è configurabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. neppure nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 17313 del 2020); la Corte ha ritenuto provato il rapporto di lavoro tra le parti anche con riguardo ai periodi non regolarizzati in base ad un apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie, in applicazione del principio di acquisizione probatoria (Cass. n. 21909/2013): in particolare, ha valorizzato, così come aveva fatto il primo giudice, la non contestazione, da parte della Malavisi, del fatto che fosse lei ad esercitare nei confronti del lavoratore il potere gerarchico e datoriale, anche nei periodi in cui questo era formalmente alle dipendenze di altre società, comunque ricollegabili alla ricorrente (pag. 3 della sentenza); ora, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490 del 2019), vizio che nella specie non solo non è stato dedotto ma che sarebbe inammissibile trovandoci al cospetto di una "doppia conforme", alla luce del disposto dell'art. 348 ter c.p.c.; -quanto, infine, alla denunzia di mancanza o apparenza della motivazione in quanto per relationem, va rilevato che siffatta violazione può configurarsi (come ribadito, di recente, da Cass. n. 2397 del 2021) soltanto qualora la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente emessa in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva motivazione e tale ipotesi non ricorre senza dubbio nel caso di specie; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. Il Presidente Adriana