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Ordinanza — n. 39516/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, rejecting taxpayer's claim that joint account presumptions apply only to half the funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39516/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that reduced the taxable income presumption to half the amount in a joint bank account. The taxpayer argued that co-ownership with a spouse should limit the presumption, but the court found this reasoning contradicted established case law requiring specific proof for each transaction. Consequently, the lower court's ruling was quashed and the case remanded for a new decision based on the correct legal interpretation.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2; D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2: The legal presumption of income derived from bank movements applies to the entire balance of joint accounts, and the taxpayer must provide specific proof for each transaction to rebut it, rather than relying on the mere fact of co-ownership.

Parole chiave

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tax income presumption joint bank account rebuttal of presumption specific transaction proof tax audit powers spousal co-ownership Cassation quashing reddito del coniuge

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
06-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 10 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2
633 del 1972, art. 51, comma 2, n.
art. 360, comma 10, n. 3 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26111/2015
Cass. n. 21800/2017
Cass. n. 2649/2018
Cass. n. 20981/2015
Cass. n. 1298/2020
Cass. n. 13505/2020
Cass. n. 1898/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15196-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SAVO VINCENZO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDINO PASANISI; con troricorrente - avverso la sentenza n. 2662/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Nr. 15196/2019 CONSIDERATO IN FATTO 1.Savo Vincenzo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso l' avviso accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini bancarie della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef nonché le relative sanzioni con riferimento all'anno 2004 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale in ragione del fatto che il conto corrente era intestato oltre che al contribuente anche alla moglie. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello confermando che la presunzione di maggior reddito su un conto contestato valeva per la metà delle somme in esso transitate.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 15196 sez. MT- ud. 06-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 10 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art. 2697 cc in relazione all'art 360 comma 10 nr. 3 cpc; si sostiene che l'impugnata sentenza ha erroneamente ridotto l'ambito di efficacia della presunzione legale di conseguimento del reddito alla metà delle somme affluite nei conti correnti cointestati. 1.2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate ha fatto valere il vizio di violazione di legge che esclude l'applicazione della disciplina della « doppia conforme>> contenuta nell'art 348 ter cpc.

2. Il motivo è fondato. 2.1 Questa Corte è ferma nel ritenere che << la presunzione legale "juris tantum" nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1°, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017.) Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso Ric. 2020 n. 15196 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -3- l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017). 2.2 L'impugnata sentenza che ha limitato senza addurre alcuna ragione la portata della presunzione nell'ipotesi , come quelle in esame, del conto corrente cointestato tra il contribuente e la moglie, alla metà delle somme versate, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di IVA, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, (così come analogamente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di imposte dirette) << consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa, sicchè non è sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria» (cfr.

Cass. 20981/2015 e, più recentemente Cass.1298/2020 e 13505/2020). 2.3 Si è altresì precisato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti intestati a terzi, purché si Ric. 2020 n. 15196 sez. MT - ud. 06-10-2021 -4- abbia motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito della parte contribuente (così, recentemente, Cass., VI - 5, n. 1898/2016). A fortiori erano, dunque, possibili le indagini nel caso in esame, ove il rapporto di cointestazione tra coniugi denota di per sè una stretta connessione fra il contribuente accertato ed il terzo contitolare del conto corrente bancario (cfr.

Cass. 1298/2020). 3 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell'impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che si adeguerà ai principi sopra indicati e provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie ricorso cassa l'impugnata sentenza alla Commissione Regionale della Puglia in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021 il Presidente Antonio Greco DEP07,77,T0 IN CANCELLERtA 1 3 01 C 20