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Ordinanza — n. 39515/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax ruling due to EU state aid decision invalidating automatic tax relief for earthquake victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39515/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission ruling that automatically defined tax positions for companies affected by the 1990 earthquakes. The court found the regional commission failed to apply the European Commission's 2015 decision, which declared the specific tax relief measures as illegal state aid incompatible with the EU internal market. Consequently, the automatic application of the tax relief law was ruled invalid for commercial enterprises, requiring a new examination of the case under EU state aid principles.

Regesto Legislator

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Decision n. C(2015) 5549 final of the European Commission; Art. 108(3) TFEU: The automatic tax relief mechanism for earthquake victims is invalid for commercial enterprises as it constitutes illegal state aid incompatible with the internal market, requiring national courts to disapply conflicting domestic provisions.

Parole chiave

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EU state aid automatic tax relief earthquake victims internal market disapplication of law tax position definition commercial enterprise cooperazione fiscale europea

Disposizioni normative citate

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Decision n. C(2015) 5549 final of the European Commission
Art. 108(3) TFEU
06-10-2021 -3- aiuto in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, poichè per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato interno.
Art. 288 TFEU
Art. 360(10)(3) CPC
Law n. 289/2002, Art. 9, para. 17
staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che, stante il perfezionamento della definizione della posizione secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 17 I.
Law n. 190/2014, Art. 1, para. 665
06-10-2021 -3- aiuto in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, poichè per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato interno.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22377/2017
Cass. n. 30927/2019
Cass. n. 30373/2019
Cass. n. 2208/2019
CJEU n. 15/07/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13494-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO AGROFIL ; - intimato- avverso la sentenza n. 2512/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.11 Fallimento della Agrofil s.c.a.r.l. in liquidazione impugnava, con ricorso del 31/5/2006, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa la cartella di pagamento, notificata in data 30/6/2006, con la quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva alla soc. Agrofil il pagamento della somma di C 1.923.245,88 (ridotta nel corso dei giudizi, in considerazione dei pagamenti parziali effettuati dalla contribuente in C 800.793,21) a titolo di Ilor e Irpeg per gli anní di imposta 1990, 1991 e 1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso ritenendo perfezionata la definizione ex art 9 comma 17 I 289/2002 e disponendo la riliquidazione secondo quanto previsto dalla normativa citata delle somme con applicazione della sanzione al 30% oltre interessi legali 3.

Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che, stante il perfezionamento della definizione della posizione secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 17 I. 292/2022, l'omesso versamento delle eccedenze entro le scadenze previste non comportava la decadenza del beneficio. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ric. 2020 n. 13494 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di ricorso denuncia l'Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione della decisione della Commissione Europea nr C. (2015) final del 14/8/2015 ,nonché degli artt. 108 e 288 del TFUE in relazione all'art 360 10 comma nr 3 cpc; si argomenta che la CTR non ha preso in considerazione la decisione C (final) del 14 agosto 2015, avente efficacia immediata e diretta nell'ordinamento nazionale, che ha sancito l'incompatibilità con la normativa europea sul mercato delle misure di aiuto di stato oggetto della legge nr 289/2012 che riducono i tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia con conseguente ordina all'Italia di annullare le predette misure agevolative. 2.11 ricorso è fondato. 2.1 La Commissione Europea, con la decisione n. C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr.Cass. n. 22377 del 26/09/2017;

Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 3070 del 08/02/2018), ha stabilito che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

La Commissione ha ritenuto che l'Italia avesse attuato illegittimamente le misure di Ric. 2020 n. 13494 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- aiuto in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, poichè per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato interno. Era dunque fatto espresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventi calamitosi. Ed ha precisato la Commissione che, per quanto atteneva al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime andava considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame, dovendosi evitare i casi di sovra compensazione, dovuta al cumulo di aiuti, rispetto ai danni subiti dalle singole imprese (paragrafo 136 della decisione, richiamato dal paragrafo 157) oppure il beneficio in questione fosse in linea con il regolamento de minimis applicabile. 2.2 Ne consegue che la predetta decisione è munita di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle disposizioni della legge 289/2002 sulla quale si fonda il ricorso del contribuente. 2.3 Al riguardo anche questa Corte ha affermato che <<la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, - che prevede che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, possa avvenire secondo due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, Ric. 2020 n. 13494 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -4- mediante il pagamento solo del dieci per cento del dovuto; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del novanta per cento di quanto versato al medesimo titolo - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa in ragione del combinato disposto della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione del TFUE, art. 108, p. 3, e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perchè configurante un illegittimo aiuto di Stato.

Spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal Reg. CE del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994 del 1998, sull'applicazione del trattato, artt. 92 e 93, che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuto ( cfr.

Cass.30927/2019) Nella specie, non è contestato (nè seriamente contestabile, trattandosi società cooperativa sottoposta alla procedura concorsuale di fallimento) che la Agrofil s.c.a.r.l. fosse un imprenditore commerciale; 2.4 Alla stregua delle superiori considerazioni, quindi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, ed i consolidati principi Ric. 2020 n. 13494 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -5- affermati da questa Corte (cfr. ex multis Cass.30373/19,30927/19 e 2208/2019.).

P.Q.M.

AT La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 6 ottobre 2021 Il Presidente Antonio Greco DEPOMATO IN