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Ordinanza — n. 39512/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible, ruling merit errors fall under motivation defects, not legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39512/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ordering the agency to pay litigation costs. The agency argued the lower court erred in assessing VAT versus registration tax based on construction evidence, but the court held that factual disputes regarding renovation timelines are matters of merit evaluation, not legal interpretation. Consequently, the court ruled that errors in fact-finding or evidence assessment constitute defects of motivation rather than violations of substantive law, which are not reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Artt. 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 40 e 42 dPR 131/86; 10 commi 8 bis e 8 ter DPR 633/72: Errors in the concrete assessment of facts or evidence evaluation do not constitute a violation of substantive law in cassation proceedings but rather a defect of motivation subject to review under Art. 360 c.p.c.

Parole chiave

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cassation admissibility defect of motivation free evaluation of evidence tax registration tax VAT regime merit evaluation legal violation standard negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Artt. 115 e 116 c.p.c.
2697 c.c.
40 e 42 dPR 131/86
10 commi 8 bis e 8 ter DPR 633/72
Art. 360 c.p.c.
4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
16-09-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 c.p
4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 04/04/2013, n. 8315
Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940
16-09-2021 -5- (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n.
Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707
23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707).
Cass. Sez. 6, Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 565-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZANELLI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA DE VIDO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2261/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RILEVATO CHE notaio Zanelli Pietro impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio richiedeva l'imposta del registro per il contratto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare in Bologna Via Giambologna nr. 2 stipulato, in data 31/3/2014, tra la soc. BO INVEST(venditore) e Fondazione Teodoro Poeti ( compratore ) non ritenendo che l'operazione rientrasse nelle tipologie previste dall'art. 10 comma 10 nr. 8bis e 8 ter dPR 633/72. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso. 3.Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello rilevando che, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, l'operazione andava assoggettata al regime IVA anziché all'imposta del registro in quanto il complesso immobiliare compravenduto era alla data del rogito notarile nel ciclo produttivo della società venditrice.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, Il contribuente si è costituito depositando controricorso. Ric. 2020 n. 00565 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc , 40 e 42 dPR 131/86 e 10 commi 8 bis e 8 ter del dpr nr 633/1972, si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere, ai fini dell'assoggettamento ad IVA dell'operazione di compravendita immobiliare, provata la sussistenza degli interventi di ristrutturazione sulla scorta della sola documentazione prodotta dal ricorrente.

2. Il motivo di impugnazione è inammissibile. 2.1 La controversia posta all'attenzione di questa Corte riguarda l'avviso di liquidazione, notificato al notaio rogante e non ai contraenti, in forza del quale l'Ufficio, <<sul presupposto della non applicabilità dell'ad 10 commi 8 bis e 8 ter dPR 633/72», ha riconosciuto l'assoggettabilità ad imposta di registro proporzionale e non in misura fissa, dell'atto di compravendita, ritenuto dalle parti sottoposto al regime fiscale dell' IVA con il quale BO INVEST srl, impresa di costruzioni, ha trasferito a Fondazione Teodoro Poeti la proprietà di un complesso immobiliare per il corrispettivo di C 4.070.000,00. 2.1 L'operazione era stata sottoposta dalle parti al regime fiscale dell'IVA in quanto erano in atto, al momento del passaggio di proprietà, lavori ed interventi di ristrutturazione che interessavano i fabbricati.

Ric. 2020 n. 00565 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- 2.2 Ciò in applicazione della circolare nr 12 del 1/3/2007 nr 12 che con riferimento alla cessione di immobili <<non ultimati>>, trattandosi di beni ancora nel circuito produttivo, escludeva l'applicazione della disciplina i cui all'art. 10 comma 1° nr 8 bis e 8 ter dPR 633/72 con conseguente assoggettamento ad Iva dell'operazione. 2.3 Tanto premesso, la CTR ha fondato il proprio convincimento circa l'applicabilità del normale regime IVA, con esclusione dell'imposta del registro in misura proporzionale, stante il principio di alternatività, sancito dall'ad 40 dPR 131/86, sulla scorta dell'esame dei titoli abilitativi (Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA e Comunicazione di inizio lavori ,CIL) con le allegate dichiarazioni ed asseverazioni dei tecnici che attestano l'anteriorità degli interventi di ristrutturazione sul complesso immobiliare ad opera della società venditrice rispetto al rogito di vendita.I giudici di seconde cure hanno, inoltre, confermato la decisione di primo grado che aveva evidenziato come lo stesso atto di compravendita menzionava espressamente i lavori edilizi già avviati ma non conclusi prevedendosi la consegna dell'immobile compravenduto ad ultimazione dei lavori concordata entro il maggio 2015. 2.5 A tali accertamenti la ricorrente contrappone una diversa lettura degli elementi documentali, sostenendo che i titoli abilitativi e le attestazioni, che indiscutibilmente sono stati depositati presso i competenti Uffici anteriormente alla stipula dell'atto di compravendita, non sono idonei di per sé a provare che al momento del stipula del rogito erano in corso gli interventi di manutenzione stante il brevissimo lasso di tempo (quatto giorni) intercorso tra il deposito degli atti e il rogito notarile.

Ric. 2020 n. 00565 sez. MT - ud. 16-09-2021 -4- 2.6 Non si è, quindi, in presenza del vizio di violazione delle norme sostanziali sull'IVA e l'imposta del registro ( artt. 40 e 42 dPR 131/1986 e 10 commi 8 bis e 8 ter del dpr nr 633/1972) atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte << in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013). 2.7 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al profilo della censura che attiene agli artt 115 e 116 cpc in quanto, come insegnano i giudici di legittimità << in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 Ric. 2020 n. 00565 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -5- (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707). 3 Il ricorso è ,quindi , inammissibile 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 11.5 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 7.800,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2021 Il Presidente Antonio