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Ordinanza — n. 39509/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to exceeding the scope of the initial opposition and failing to address specific court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39509/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the taxpayer's request to overturn the lower court's decision. The applicant argued that the tax authority failed to properly notify the payment order and did not specify interest calculation details or the notifier's authority. The court ruled that the opposition had already crystallized the scope of the trial, preventing the introduction of new arguments regarding the notifier's power that were not raised initially.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The scope of the opposition crystallizes the jurisdictional perimeter, barring the introduction of new grounds in the cassation appeal that were not part of the original opposition.

Parole chiave

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crystallization of scope opposition execution cassation inadmissibility tax payment order procedural preclusion documenti soggetti a un trattamento particolare notificazione elettronica censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la disciplina speciale della notificazione della cartella non faceva rimando a tutta la normativa del rito processuale civile, sicché il precetto di cui all'art. 156, cod.
Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
civ.; questa Corte ha ripetutamente chiarito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R.
Art. 7 Statuto del contribuente
civ., risultava inapplicabile, ferma l'inidoneità del formato adottato a garantire l'autenticità dell'atto;9r con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e dell'art.
Art. 3 legge n. 241 del 1990
7 dello Statuto del contribuente, e dell'art. 3 della legge n.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
6); la parte odierna ricorrente riferisce - ai sensi dell'art. 366 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art.
art. 156 cod. proc. civ
602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la disciplina speciale della notificazione della cartella non faceva rimando a tutta la normativa del rito processuale civile, sicché il precetto di cui all'art. 156, cod.
art. 617 cod. proc. civ
- che il motivo della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., tale qualificata senza censura, era la nullità della cartella «per mancata indicazione dei requisiti di legge e dei poteri del responsabile del procedimento di notificazione» (pag.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28/06/2019, n. 17441
Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387
Cass., 18/04/2019, n. 10904
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23733-2020 proposto da: SOSIO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA FRANCESCA SORIANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA SONDRIO, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI LOMBARDIA; - intimati - avverso la sentenza n. 4/2020 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 23733 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che Enrico Sosio ricorreva, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 4 del 2020 del Tribunale di Sondrio, esponendo che: - aveva opposto una cartella di pagamento deducendo l'inesistenza della relativa notifica in quanto effettuata via p.e.c. in formato "pdf" invece che "p7m"; - la nullità dell'addebito degli interessi in quanto non specificati, nell'atto medesimo, modalità di calcolo, tasso e decorrenza; - la nullità della cartella per omessa indicazione dei requisiti legali e dei poteri del responsabile del procedimento; - il Tribunale aveva respinto l'opposizione affermando, per i rispettivi profili, la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, cod. proc. civ., l'inammissibilità della deduzione sugli interessi in quanto afferente al ruolo ed estranea all'azione ex art. 617, cod. proc. civ., oltre che preclusa dalla mancata impugnazione del sotteso atto notificato e non impugnato, e infine l'infondatezza dell'ultima contestazione, posta l'indicazione del responsabile in parola e l'inesistenza di una norma che obbligasse l'amministrazione a documentare, nello stesso atto, l'appartenenza all'ufficio della persona indicata; hanno resistito con controricorso le amministrazioni originariamente opposte;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la disciplina speciale della notificazione della cartella non faceva rimando a tutta la normativa del rito processuale civile, sicché il precetto di cui all'art. 156, cod. proc. civ., risultava inapplicabile, ferma l'inidoneità del formato adottato a garantire l'autenticità dell'atto;9r con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che ogni atto amministrativo dev'essere motivato, quale non era quello impugnato riguardo al computo degli interessi; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, quale convertito, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'amministrazione non aveva fatto specificazione né offerto prova in corso di causa dell'appartenenza all'ufficio del soggetto indicato quale responsabile del procedimento;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha ripetutamente chiarito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso d'irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un "file" con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del preteso vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (cfr. ad es.

Cass., 30/10/2018, n. 27561, Cass., 05/03/2019, n. 6417); per completezza va detto che questa stessa Corte ha indicato la fungibilità, ai fini processuali, delle due estensioni di "file" (Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10266 e succ. conf.); il secondo motivo è inammissibile; la censura non si misura con le ragioni decisorie; il Tribunale ha enunciato due ragioni d'inammissibilità: il fatto che si censurava un profilo sostanziale afferente al ruolo «a monte» (pag.

3) e il fatto che il contenuto della pretesa si era cristallizzato per mancata impugnativa del sotteso atto prodromico (pag. 4, primo periodo); la censura in scrutinio non si misura specificatamente con questa seconda ragione, proponendo un discorso generalmente riferito all'obbligo motivazionale delle cartelle: ad esempio non si deduce che gli interessi risultavano pretesi in modo non riferibile all'atto d'irrogazione della sanzione amministrativa né chiarito dal suo contenuto (l'irrogazione è richiamata a pag. 2, primo periodo, della sentenza gravata); il terzo motivo è inammissibile; questa Corte ha reiteratamente affermato che i motivi di opposizione esecutiva cristallizzano il perimetro cognitivo della stessa, salva la rilevabilità d'ufficio della caducazione stessa del titolo esecutivo, e rispetto a essi, che integrano "causa petendi", l'opponente assume il ruolo di attore mentre il giudice non può eccedere o divergere nello scrutinio così conformato, profilo giudiziale, questo, quindi sempre rilevabile officiosamente (in difetto di giudicati univoci contrari a questo principio) (Cass., 28/06/2019, n. 17441, Cass., Sez.

U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6); la parte odierna ricorrente riferisce - ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. - che il motivo della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., tale qualificata senza censura, era la nullità della cartella «per mancata indicazione dei requisiti di legge e dei poteri del responsabile del procedimento di notificazione» (pag. 4 del ricorso), mentre la sentenza ha statuito che nessuna norma impone all'amministrazione di documentare, «nell'ambito dello stesso provvedimento», l'effettiva appartenenza all'amministrazione del soggetto designato ai fini in questione; per un verso, dunque, l'opposizione originaria non articolava la specifica deduzione afferente all'appartenenza - potendosi intendere, quella svolta, come necessità, in tesi inevasa, di specificare che il soggetto, pur appartenendo a quell'amministrazione, non avesse il potere di svolgere quella funzione (profilo peraltro già ritenuto irrilevante da questa Corte: cfr.

Cass., 18/04/2019, n. 10904) - mentre l'odierna censura fa una questione di appartenenza senza misurarsi con la statuizione del Tribunale che discorre dell'esclusione di ogni obbligo di documentare nello stesso atto quell'appartenenza (in tesi quindi supposta come esistente); la censura in parola, invece, adduce la mancata dimostrazione «in corso di causa» (contestata in controricorso); in conclusione: da una parte il motivo eccede il perimetro cognitivo giurisdizionale cristallizzato dall'opposizione iniziale; dall'altra non si misura con la specifica statuizione del giudice di merito; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 12 ottobre 2021. Il President