Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39505/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of required sworn statement for electronic service notification under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39505/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the mandatory sworn statement regarding the electronic notification of the appeal. The lower court had remanded the case for lack of necessary adversarial proceedings with a third-party debtor, but the current issue was purely procedural. The court ruled that without the specific sworn declaration required for electronic service in cassation proceedings, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: In cassation proceedings involving electronic service, the appellant must provide a sworn statement confirming the notification; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
electronic service notification sworn statement requirement inadmissible appeal civil procedure code cassation admissibility notificazione elettronica prova informatica diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, n. 2 c.p.c.
del ricorso, da esibire a norma dell'art. 369, n.
Art. 380-bis c.p.c.
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1224-2020 proposto da: DE ROSSI MARIA CAMILLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FILOMENA D'ADDARIO; - ricorrente - contro SOGET SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 01224 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che Maria Camilla de Rossi ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 325 del 2019 del Tribunale di Lecce, esponendo che: -aveva proposto opposizione all'esecuzione promossa nei propri confronti e presso il terzo INPS, dall'agente per la riscossione Soget, s.p.a., eccependo l'incompetenza territoriale del giudice investito; - il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per dichiarazione negativa dell'ente previdenziale, e, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato alle spese la Soget; -la Corte di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio necessario, con il terzo pignorato, davanti al Tribunale; nessuno si è difeso per gli intimati;

Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 354, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; infatti, non è stata prodotta l'asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. del ricorso, da esibire a norma dell'art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; trattandosi, dunque, di notifica telematica, nell'attuale giudizio di legittimità è necessaria l'asseverazione in parola, a mente della ricostruzione chiarita da Cass., Sez.

U., 24/09/2018, n. 22438; vT per completezza si evidenzia che risulta una «attestazione di conformità» della «copia per immagine su supporto informatico...all'originale formato...su supporto analogico» della procura: si tratta, pertanto, di elemento del tutto differente dall'asseverazione autografa della copia analogica del ricorso firmato digitalmente, e della corrispondente relata di notifica telematica, di cui si è appena detto; non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021. Il Pr sidente Dott. Enr coditti DEPOSITATO IN CA