Court dismisses first appeal ground but allows second, ruling on procedural classification of tax collection objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the first appeal ground inadmissible while accepting the second, leading to the cassation of the lower court's decision with a remand. The appellant argued that certain defects in the tax collection notice should be treated as execution objections rather than administrative sanction oppositions to extend the response deadline. The Court held that the specific statutory provisions governing the 20-day deadline for execution objections did not apply to the defects raised, necessitating a re-evaluation of the procedural classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The distinction between opposition to execution and opposition to administrative sanctions determines the applicable procedural deadlines, and defects occurring after the title's formation must be classified according to the specific nature of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31436-2018 proposto da: GRANDE ARACRI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO n. 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BRUGNANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI - ricorrente - nonchè contro REGIONE CALABRIA ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - intimati - avverso la sentenza n. 1054/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 27/08/2018; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31436/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 10621/2021Numero di raccolta generale 39389/2021 26/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 10/12/2021 FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 27.05.2016 Grande Aracri Domenico proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Crotone, avverso la cartella esattoriale a lui notificata in data 18.02.2016, con la quale l’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. gli aveva intimato il pagamento di € 2.664,55.
A sostegno della sua pretesa, l’odierno ricorrente deduceva l’omessa notifica dell’ordinanza-ingiunzione presupposta all’atto esecutivo, da ciò derivando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della stessa cartella esattoriale. Si costituivano Equitalia e Regione Calabria, insistendo per il rigetto dell’opposizione. Con la sentenza oggi impugnata, n.1054/2018, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Grande Aracri Domenico, affidandosi a due motivi.
La Regione Calabria ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA, intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 3.7.2020, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 29828/2020, in attesa della decisione delle S.U. sull’ordinanza di remissione n.17710 del 2020. A seguito del deposito della sentenza delle S.U. n. 15911/2021 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 01 – 02 – 03), il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale.
Il ricorrente aveva depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale del 3.7.2020. RAGIONI DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31436/2018 Numero sezionale 10621/2021 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli Numero di raccolta generale 39389/2021Data pubblicazione 10/12/2021 artt.8 della Legge n.890 del 1982, 17 del D.Lgs. n.46 del 1999, 10 e 12 del d.P.R. n.602 del 1973, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su alcuni punti decisivi in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione, dalla quale avrebbe dovuto conseguentemente derivare una declaratoria di invalidità della cartella di pagamento per illegittimità della formazione del ruolo. La censura è inammissibile poiché attinge un’affermazione priva di portata decisoria. Il Tribunale infatti, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva, non ha in alcun modo esaminato i motivi proposti dall’odierno ricorrente. L'affermazione sulla ritualità della notifica dell'ordinanza- ingiunzione è dunque estranea al ragionamento decisorio, come dimostra il fatto che essa è preceduta dal gerundio "prescindendosi" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all’esecuzione. La doglianza è fondata. Da quanto riporta la sentenza impugnata (cfr. pag.3) l'odierno ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale deducendo sia la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione presupposta che vizi intrinseci della cartella. La qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione agli atti esecutivi è corretta in relazione alla seconda doglianza, ma non in relazione alla prima, con la quale l’opponente ha contestato la stessa esistenza del diritto di procedere all'esecuzione.
Peraltro, meritava di essere considerato che il Grande Aracri non aveva contestato la debenza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31436/2018 sanzione contenuta all'ordinanza ingiunzione (peraltro già pagata) Numero sezionale 10621/2021Numero di raccolta generale 39389/2021 bensì le maggiorazioni per il ritardo nel pagamento, che secondo la Data pubblicazione 10/12/2021 sua prospettazione non erano dovute proprio a causa dell’omessa notificazione dell'ordinanza ingiuntiva.
Il giudice di merito ha dunque erroneamente qualificato il ricorso, nella sua interezza, come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandolo inammissibile per decorso del termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, senza considerare il principio – affermato da questa Corte in materia di opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di precedenti sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ma estensibile anche alla fattispecie della cartella emessa in base a ordinanza- ingiunzione, per evidente analogia– secondo cui “… la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione” (Cass.
Sez.6-3, Ordinanza n.30774 del 22/12/2017, Rv.647196; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, Rv. 655216, secondo la quale qualora con lo stesso atto vengano proposti tanto vizi inerenti la cartella di pagamento che vizi relativi alla sussistenza del diritto a procedere all’esecuzione, gli stessi vanno considerati soggetti ai diversi termini previsti, rispettivamente, per l’opposizione agli atti esecutivi e per l’opposizione all’esecuzione). In conclusione, dal diverso inquadramento di parte dei vizi dedotti dall’opponente avrebbe dovuto discendere l’inapplicabilità del termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto oggetto di opposizione, previsto dall’art. 617 c.p.c. per il solo caso F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 31436/2018 Numero sezionale 10621/2021 dell’opposizione agli atti esecutivi. L’art. 615 c.p.c., infatti, non Numero di raccolta generale 39389/2021Data pubblicazione 10/12/2021 prescrive termini decadenziali per la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione, individuando l’unico limite della vendita o dell’assegnazione della cosa pignorata, coincidente con il momento conclusivo dell’azione esecutiva.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ed accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo. La decisione impugnata va conseguentemente cassata in relazione alla censura accolta con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato. PQM La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s