Court allows client's appeal against free legal aid revocation, ruling standing belongs to the client, not the lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Venerina Pompa's appeal against the lower court's dismissal of her request to oppose the revocation of her state-funded legal aid. The lower court had declared the appeal inadmissible, arguing that the lawyer lacked standing to challenge the revocation, while the client was deemed unqualified to file the opposition. The Court ruled that in matters concerning the revocation of free legal aid, only the client or the beneficiary possesses the active standing to oppose such decrees, thereby granting the client the exclusive right to pursue this legal remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24 Cost.; Art. 74, Art. 136 d.P.R. n. 115/2002: In proceedings regarding the revocation of state-funded legal aid, the active standing to oppose the revocation decree belongs exclusively to the client or the beneficiary, not to the defending lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16792-2020 proposto da: POMPA VENERINA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FERDINANDO DANTE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10601/2021Numero di raccolta generale 39386/2021 Venerina Pompa ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: Data pubblicazione 10/12/2021 violazione degli artt. 3 e 24 Cost, e degli artt. 74 e136 del d.P.R. n. 115 del 2002) avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2020 resa in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Ministero della Giustizia. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Venerina Pompa avverso il decreto del 30 gennaio 2018 che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza della colpa grave ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002. Non di meno, il Tribunale assunse che Venerina Pompa fosse sprovvista di legittimazione attiva alla spiegata opposizione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dell’avvocato Alessia Lauri potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte ribadito (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 Numero sezionale 10601/2021 (cfr.
Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. Numero di raccolta generale 39386/2021Data pubblicazione 10/12/2021 26907/2016). Il ricorso di Venerina Pompa va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #