Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39363/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal due to lack of proof for possession after marital cohabitation ended.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39363/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Filippo Nicotra's appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's rejection of his usucapion claim against SA.CE s.r.l. The lower court found that while Nicotra possessed the property from 1987, the lack of formal title in his wife's name and subsequent evidence of neglect and loss of factual relationship negated possession after 1997. The Supreme Court affirmed that mere marital cohabitation does not constitute possession for usucapion without proof of an independent factual relationship or act of intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1141 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: Possession for usucapion requires proof of an independent factual relationship with the property; mere marital cohabitation without evidence of intervention or change of attitude does not suffice to establish possession after the initial period.

Parole chiave

Generato dall'IA
usucapione immobile possesso reale convivenza coniugale interruzione possesso art. 1141 codice civile giudizio di legittimità prova documentale abitazione familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1141 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, F i r m a t o D a :
articolo 116 c.p
L’unico motivo di ricorso di Filippo Nicotra deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 116 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 116 c.p
La violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 1141 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, 14/06/2001, n. 8047
Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n.1745
8047; Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n.1745; Cass.
Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023
2, 07/02/2002, n.1745; Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023; Cass.
Cass. Sez. 2, 25/10/2019, n.27411
21023; Cass. Sez. 2, 25/10/2019, n.27411).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24572-2020 proposto da: NICOTRA FILIPPO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO LOVATI; - ricorrente - contro SACE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO EUGENIO SANTOPIETRO; - controricorrente - nonché contro OLINDO LUCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1463/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24572/2020 Numero sezionale 10605/2021 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 39363/2021Data pubblicazione 10/12/2021 Filippo Nicotra ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.1463/2020, del 15 giugno 2020.

Resiste con controricorso SA.CE s.r.l., in persona del rappresentante pro tempore. Lucia Olindo è stata intimata e non ha svolto difese. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza n. 1962/2018 emessa dal Tribunale di Pavia in data 5 settembre 2018, con cui era stata respinta la domanda di usucapione dell’immobile sito in Ottobiano, via Palestro n. 1, proposta dall’odierno ricorrente. Tale fabbricato ad uso di abitazione era stato oggetto di un’esecuzione immobiliare intrapresa nel 2011, all’esito della quale la SA.CE s.r.l. era risultata aggiudicataria del bene con decreto di trasferimento del 2 marzo 2017.

Il giudice del gravame ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale secondo cui non erano integrati i presupposti del possesso (vantato dal 1987) utile all’usucapione, rilevando come l’intestazione dell’immobile alla moglie del Nicotra, Lucia Olindo (citata in giudizio a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio e rimasta contumace) aveva impedito all’attore di manifestare all’esterno tale possesso. Secondo la Corte d’appello, pur non essendo la formale intestazione di un bene a terza persona di per sé incompatibile col possesso utile ad usucapire, di questo non era stata comunque fornita la prova.

A dire della Corte di Milano, l’appellante non aveva superato la ratio decidendi della sentenza di primo grado “laddove ha ritenuto che il godimento dell'immobile da parte del Nicotra, da qualificarsi in termini eventualmente di compossesso, si giustifica in considerazione del rapporto di coniugio e ciò sia per il primo periodo fino al 1997 che per quello successivo”. In particolare, non valevano per la sentenza impugnata a dimostrare il possesso la documentazione attestante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24572/2020 Numero sezionale 10605/2021 lavori di manutenzione, la consegna di beni relativi all’attività Numero di raccolta generale 39363/2021Data pubblicazione 10/12/2021 commerciale, né alcune missive nelle quali il Nicotra veniva indicato come unico proprietario, in quanto non solo tali documenti non dimostravano il possesso per il periodo successivo al 1997 (anno del “trasferimento della moglie con la figlia”), ma anzi vi erano precisi indizi di segno contrario (incuria dell’immobile, mancato pagamento di utenze, omessa manutenzione).

L’unico motivo di ricorso di Filippo Nicotra deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 116 c.p.c. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe valutato gli “indizi” alla stregua di prove legali e non come prove libere, attribuendo erroneamente valore di scrittura privata alle missive e alle fotografie e valore confessorio alle bollette non pagate ed alla mancata dimostrazione del pagamento delle imposte (pag. 5 ricorso). Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è inammissibile. L’unico motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica della stessa, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello. La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24572/2020 Numero sezionale 10605/2021 soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, Numero di raccolta generale 39363/2021Data pubblicazione 10/12/2021n. 11892).

Proprio in base al medesimo art. 116 c.p.c., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità. Nonostante la rubrica del motivo di ricorso denunci un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 116 c.p.c., il suo contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Spetta a chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo soltanto se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ovvero di un’attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, al qual fine non rilevano mere dichiarazioni di scienza.

L'accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti della usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La censura lamenta che il giudice, nel valutare le risultanze probatorie, non abbia operato secondo il suo prudente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24572/2020 Numero sezionale 10605/2021 apprezzamento, pretendendo piuttosto di considerare prove legali Numero di raccolta generale 39363/2021Data pubblicazione 10/12/2021 elementi privi di tale valore. Dalla sentenza impugnata, tuttavia, non emerge che la Corte d’appello abbia accordato un valore di prove legali a tali risultanze istruttorie, essendosi essa limitata ad attribuire prevalenza, secondo prudente apprezzamento, ad elementi quali lo stato di incuria dell’immobile, l’omessa manutenzione attestata anche da alcune missive, il mancato pagamento delle utenze e la mancata dimostrazione del pagamento dei tributi.

Questi elementi hanno indotti i giudici del merito, in base ad apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., hanno indotto a ritenere che il Nicotra non solo non avesse posseduto per il periodo successivo al 1997, ma avesse perduto qualsiasi relazione di fatto con la res. Il giudici del merito hanno decisivamente negato in fatto che Filippo Nicotra avesse mai instaurato una autonoma relazione possessoria con l’immobile, anche ai fini della presunzione di possesso utile "ad usucapionem" ex art. 1141 c.c., giustificandosi la iniziale disponibilità dello stesso in base alla convivenza coniugale con la proprietaria Lucia Olindo e mancando prova di un successivo atto di interversione (Cass.

Sez. 2, 14/06/2001, n. 8047; Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n.1745; Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023; Cass. Sez. 2, 25/10/2019, n.27411). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo dell’intimata Lucia Olindo che non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24572/2020 Numero sezionale 10605/2021 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Numero di raccolta generale 39363/2021Data pubblicazione 10/12/2021 unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S