Cassation court dismisses appeal for failure to properly challenge first-instance ratio decidendi on tariff minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by a transport company against a second-instance judgment regarding a dispute over pharmaceutical delivery fees. The appellant argued that the lower court incorrectly applied tariff minimums and failed to address the core legal reasoning of the first instance. The court ruled that the appellant did not sufficiently challenge the specific legal grounds used by the appellate court to allow the tariff derogation, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to adequately challenge the ratio decidendi of the first instance judgment, particularly regarding the validity of derogations from mandatory tariff minimums.
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te ORDINANZA niil TWIinì 21M2221,1 pi0p1:33h31-43: DE CARLO CARLO, in proprio e quale titolare dell'orYtútlitna ditta individuale di Trasporti, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato AMINA L'ABBATE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO FINA; - ricorrente - Contro FARVIMA MEDICINALI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1063/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Carlo De Carlo, qui ricorrente, ha ricevuto incarico da "Farvima Medicinali spa" di prelevare presso quest'ultima determinate quantità di medicinali e consegnarle alle farmacie di volta in volta indicate sulle bolle di consegna. E' sorta controversia sull'ammontare del compenso, che ha indotto il De Carlo a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per un totale complessivo di 289.804,59 euro. La società "Farvima Medicinali spa" ha proposto opposizione ritenendo illegittimo quel calcolo, in quanto basato sul minimo tariffario previsto da legge dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione (art. 83 bis I. 1337/ 2008). 2.-L'opposizione è stata accolta dal Tribunale, che ha ritenuto peraltro valido l'accordo in deroga a tali minimi, e l'appello conseguente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Lecce, la quale ha osservato che i motivi di impugnazione erano solo sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado, ma senza censurare la vera ratio decidendi. 3.-Ricorre De Carlo con tre motivi.
Non v'è costituzione dell'intimata. Considerato che 5.-1 tre motivi possono valutarsi insieme. In realtà il terzo non è un motivo vero e proprio, in quanto si domanda solamente che in caso di accoglimento del ricorso vi sia un conseguente regolamento delle spese. 6.-11 primo motivo denuncia omessa pronuncia e dunque violazione dell'articolo 112 c.p.c. Ritiene il ricorrente che la Corte erroneamente ha ritenuto che non sia stata censurata la ratio decidendi in primo grado, pregiudicante l'intera controversia, ossia la ratio che ha ritenuto derogabili i minimi tariffari; in realtà il ricorrente assume di avere fatto censura di tale ratio.
Con il secondo motivo, di conseguenza, si denuncia violazione proprio della legge sui minimi tariffari (83 bis I. 133/ 2008) che, secondo la tesi sostenuta in ricorso, sarebbe in vigore, e sarebbe cogente, con la conseguenza che ogni patto contrario, che, peraltro secondo il ricorrente, non si sarebbe mai concluso, sarebbe dunque nullo. e-- 7.-1 motivi sono infondati. La ratio della decisione impugnata è che con l'appello il ricorrente non ha censurato la ratio di primo grado, ossia non ha censurato la decisione di primo grado nel punto decisivo: la non applicabilità dei minimi tariffari, o comunque la loro derogabilità.
Il ricorrente ritiene invece di averlo fatto, ed a dimostrazione di ciò, a pagina 11 del ricorso scrive di avere svolto motivo di appello su tale questione nei seguenti termini: "si ribadisce, ancora una volta, che il dovuto doveva essere quantificato sulla scorta della normativa vigente, così come poi fatto nell'ambito dell'ingiunzione di pagamento". Si tratta, in realtà, di una precisazione che non integra una censura sufficiente alla ratio decidendi: la quale era di derogabilità della normativa invocata dal ricorrente, ed indicava le ragioni di tale derogabilità.
La censura, per integrare un valido motivo di appello, avrebbe dovuto contenere a sua volta ragioni opposte, o volte a smentire la tesi della Corte di Appello. Correttamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto dunque che la ratio decidendi di primo grado (i minimi tariffari sono deroga bili ed in concreto sono stati derogati) non è stata adeguatamente censurata, né può darsi confutazione di tale assunto attraverso quella frase sopra riportata. Ovviamente, se è corretta questa ratio decidendi della Corte di Appello, anche il secondo motivo, che si duole della violazione delle norme sul minimo tariffario è di conseguenza inammissibile, perché svolto per la prima volta in questa sede. 8.-11 ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico