Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled and court declared proceedings extinct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was dismissed because the parties mutually withdrew their claims and accepted the settlement. The court noted that the lower tribunal had previously rejected the appeal on grounds of untimeliness regarding the IMU tax assessment. Consequently, the court declared the proceedings extinct due to the cessation of the dispute and ordered the compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.lgs. 546/92; Art. 376 c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims and accept the settlement, the court declares the proceedings extinct due to the cessation of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente fy) ORDINANZA sul ricorso 36872-2019 proposto da: ROCCO CARMELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCREZIA RISPOLI; - ricorrente - contro COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO; - intimato - avverso la sentenza n. 6345/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. r.g.n. 36872/2019 Rocco Carmela c/ Comune di Mercato San Severino Ritenuto che: Carmela Rocco ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno„ n.6345/2019, che ha rigettato l'appello della contribuente, con il quale si opponeva all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Mercato San Severino per IMU anno 2014. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo fondata l'eccezione afferente all'intempestività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto opposto.
La contribuente appellava l'indicata sentenza, deducendo che il plico contenente l'atto impugnato era mancante del timbro attestante la data di notifica e contestava nel merito la pretesa impositiva. La CTR, confermava la statuizione di tardività del ricorso della sentenza di primo grado, dichiarando infondato l'appello, preso atto della documentazione in atti, idonea a dimostrare la valida notifica dell'appello, con riferimento anche al timbro apposto sulla copia della raccomandata, sullo spazio denominato "bollo dell'ufficio di distribuzione", delle poste italiane.
Che la suddetta raccomandata avesse ad oggetto l'atto opposto - la circostanza, peraltro è incontestata - è evidente, contenendo l'indicazione numerica del medesimo atto oltre che la dicitura "IMU". Pertanto, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento in data 24.11.2016 il ricorso notificato al Comune il 15.2.2017 risultava tardivo, ex art. 21 d.lgs. 546/92. Il Comune di Mercato Sanseverino è rimasto intimato. Considerato che: in data 22 maggio 2021 è pervenuta a questa Corte comunicazione con la quale la ricorrente rinuncia all'azione e agli atti del presente giudizio; il Comune di San Severino e Gamma Tributi srl dichiarano tramite la loro rappresentante di accettare detta rinuncia; entrambe le parti rinunciano alle rispettive spese e competenze legali, dichiarando definitivamente transatte tutte le questioni relative al procedimento de quo.
Il Collegio, preso atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. P.Q.M.. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Roma, 6 ottobre 2021 ott. Luc o Luclot i . DEP