Italian Supreme Court allows appeal by annulling lower court's inadmissibility ruling due to timely service despite procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible, ruling that the lower court erred in dismissing the case based on late appearance by third parties. Although the notification to the third parties was procedurally null due to an incorrect address, it was executed promptly, which legally precludes the appeal's inadmissibility and activates remedies like renewal or cure. Consequently, the first ground for appeal was upheld, the lower judgment was quashed, and the case was remanded to the Court of Appeal in a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Artt. 162, 291 c.p.c.; Artt. 156, 157, 164 c.p.c.: The timely execution of an order to integrate the adversarial proceedings, even if the notification was null, prevents the declaration of inadmissibility of an appeal and makes applicable the remedies of renewal or cure for the purpose of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4853-2021 proposto da: AVELLA ROSA, FASOLINO RAFFAELE, FASOLINO ASSUNTA, CARRATU' NICOLINA, CORREALE NICOLA, FASOLINO LUISA, FASOLINO GIACOMO, FASOLINO NICOLA, FASOLINO ROSA, IANNONE GIOVANNINA, APICELLA GIUSEPPE, FASOLINO CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO VOLTA 45, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BENEVENTO, rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO BRUNO; - ricorrenti - contro APICELLA GIOVANNA, PECORARO GERARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO FALCONE; - controricorrenti - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4853/2021 Numero sezionale 10591/2021 Numero di raccolta generale 39143/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 TRANZILLO GAETANO, TRANZILLO TOMMASO; - intimati - avverso la sentenza n. 111/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d’appello Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle attuali parti ricorrenti contro sentenza del Tribunale della stessa città, in considerazione di ciò:
a) in appello fu ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Tranzillo Gaetano e Tranzillo Raffaele;
b) la notificazione fu tempestivamente richiesta, ma la notificazione fu poi eseguita presso il domicilio della madre degli intimati, mentre risultava che gli stessi avevano trasferito la loro residenza in Svizzera;
d) i chiamati si sono costituiti, ma la costituzione non valeva evitare l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto avvenuta oltre l’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, con il primo dei quali si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tratto le debite conseguenze dall’avvenuta costituzione delle parti inizialmente non citate. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti motivi (del secondo motivo: supposta la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4853/2021 Numero sezionale 10591/2021 Numero di raccolta generale 39143/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 nullità della notificazione se ne imponeva la rinnovazione; del terzo motivo: non sussisteva una ipotesi di causa inscindibile).
È acquisito nel caso in esame che l’integrazione del contraddittorio è stata eseguita nel termine accordato dal giudice d’appello; eccepita dalle controparti la nullità della notificazione, la Corte d’appello, su richiesta degli appellanti, ha concesso un nuovo termine “al fine dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari” (pag. 7 della sentenza impugnata). Questa non è stata eseguita, ma i destinatari si sono costituiti spontaneamente. La Corte d’appello ha ritenuto che la costituzione non valesse evitare l’inammissibilità del gravame, perché era avvenuta oltre l’udienza del giorno 9 marzo 2017, fissata ai sensi dell’art. 331, comma 2, c.c. per la comparizione dei chiamati.
È palese l’equivoco che inficia il ragionamento della Corte di merito. Essa, infatti, non ha considerato che, una volta rilevata la nullità della notificazione con la quale l’ordine fu eseguito e concesso il nuovo termine, l’udienza stabilita per la costituzione dei chiamati non era più quella originaria del 9 marzo 2017, ma quella fissata con il provvedimento che ha accordato il nuovo termine. Ma al di là di questo rilievo resta fermo il fatto che l’ordine originariamente impartito, seppure con una notificazione nulla, era stato tempestivamente eseguito.
La tempestiva esecuzione, da un lato, precludeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che si giustifica solo qualora non sia stato dato seguito alla relativa ordinanza del giudice (Cass. n. 13233/2011; n. 27750/2017; n. 31316/2018); dall’altro, e correlativamente, rendeva pacificamente operanti i rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria per raggiungimento dello scopo (artt. 156, comma 3, 157, 164 c.p.c.), applicabili anche nell’ipotesi che la nullità sia incorsa nella F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4853/2021 Numero sezionale 10591/2021 Numero di raccolta generale 39143/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 notificazione di un atto di integrazione del contraddittorio in grado d’appello (Cass. n. 23420/2014; n. 28640/2011).
La tardività della costituzione dei chiamati poneva al limite problemi diversi (ad esempio, la rimessione in termini), ma certamente non legittimava la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, perché questa suppone l’inosservanza del termine perentorio concesso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., che è ipotesi che non ricorre in presenza di notificazione tempestiva dell’atto integrativo, ancorché inficiata da nullità. Si rileva che, nella specie, come ricordano gli stessi controricorrenti con la memoria, i chiamati per l’integrazione del contraddittorio, costituitisi, hanno aderito all’impugnazione proposta dagli appellanti.
La sentenza, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale deciderà sulla proposta impugnazione e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .