Italian tax court cassation allows appeal against regional tribunal for failure to prove PDF attachment delivery via PEC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding a tax payment notice sent via electronic mail. The lower court had overturned a first-instance ruling because it failed to prove that an attached PDF document was successfully delivered, relying solely on a transmission receipt. The court held that such a receipt creates a legal presumption of receipt for the sender, placing the burden of proving technical failure on the recipient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 5 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; Art. 1335 cod. civ.: A receipt of delivery of a PEC message presumes receipt of the attachment, shifting the burden of proving system malfunction to the recipient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Rep. 3 (t ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18687/2020 R.G., proposto fil DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTE CONTRO la "CONDOR S.p.A.", con sede in Conza della Campania (AV), in persona dell'amministratore delegato pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 30 ottobre 2019 n. 8119/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrata - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 30 ottobre 2019 n. 8119/05/2019, la quale, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo in relazione a cartella di pagamento per l'IRES relativa all'anno 2006, ha accolto l'appello proposto dalla "CONDOR S.p.A." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l'11 luglio 2017 n. 4428/08/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'agente della riscossione non avesse provato la spedizione dell'allegato alla p.e.c. (in formato "pdf' anziché "p7m") della cartella di pagamento. La "CONDOR S.p.A." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 1335 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata sulla base della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. in assenza di prova della spedizione dell'allegato. RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato. 1.1 Con orientamento di recente formazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (da ultime:
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598). 1.2 Peraltro, la "ricevuta di avvenuta consegna" (r.a.c.) della p.e.c. (il cui testo, nella specie, è stato riportato in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza) basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ. di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa.
Per cui, il collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione (da ultima: Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001).Al riguardo, questa Corte ha più volte evidenziato l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità - costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6"-1, 1 marzo 2018, n. 4789;
Cass., Sez. 1", 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6"-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1", 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2", 28 maggio 2021, n. 15001); ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 cod. civ., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3", 31 ottobre 2017, n. 25819;
Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2", 28 maggio 2021, n. 15001). 1.2 Nella specie, il giudice di appello si è discostato da tali principi, pur condividendone la premessa in punto di diritto (con generico riguardo alla notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento), sull'erroneo presupposto che la ricevuta di trasmissione non bastasse a provare l'invio del documento allegato, ancorché la destinataria si fosse difesa anche in relazione alla notifica dell'atto presupposto ed alla prescrizione della pretesa impositiva.2.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.