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Ordinanza — n. 39137/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that referencing police constabulary conclusions satisfies motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39137/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission's decision, which had quashed a tax assessment due to alleged lack of motivation. The taxpayer argued the assessment was invalid because the tax office failed to independently evaluate facts found in a police constabulary report, merely referencing its conclusions. The court ruled that such reference is valid when the essential content is reproduced in the notice, thereby preserving the taxpayer's right to defense without requiring a separate independent evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The requirement for motivation of tax acts can be fulfilled by reference to other documents if their essential content is reproduced, provided the taxpayer has full knowledge of the facts.

Parole chiave

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tax assessment motivation police constabulary report right of defense relationem motivation tax appeal cassation essential content reproduction fiscal administration duty documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212
In particolare, si ritiene che l'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n.
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
212, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
212, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2014, n. 15327
13110; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176
15327; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2021, n. 18351
4176; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2021, n. 18351; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968
18351; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431
29968; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21699
21431; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21699).
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2017, n. 30560
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass.
Cass. Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32957
30560; Cass. Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24889
32957; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24889; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2021, n. 1313
Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4310
1313; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4310; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12404
4310; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12404).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA /51 sul ricorso iscritto al n. 10958/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Piras Emilio; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 25 maggio 2018 n. 462/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 25 maggio 2018 n. 462/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2004, ha accolto l'appello proposto da Piras Emilio nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il 30 settembre 2009 n. 225/03/2009, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul rilievo che l'avviso di accertamento fosse nullo per l'omessa allegazione del processo verbale di constatazione che ne era il presupposto, venendo a mancare il contenuto essenziale della pretesa impositiva.

Piras Emilio è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'omessa allegazione del processo verbale di constatazione invalidasse l'avviso di accertamento che ne era derivato, nonostante la riproduzione in motivazione del suo contenuto essenziale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo che è stato oggetto discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essersi pronunciato sulle deduzioni dell'amministrazione finanziaria sull'autonoma motivazione dell'atto impositivo. RITENUTO CHE:1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2021, n. 18351; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21699). In particolare, si ritiene che l'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, al fine di consentirgli il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (così:

Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2020, n. 14723; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21699). 1.2 Più specificamente, in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24889; Cass., Sez. 5", 22 gennaio 2021, n. 1313; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4310; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12404). 1.3 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a tali principi, avendo ravvisato il difetto di motivazione in relazione all'erronea indicazione della data di redazione del processo verbale di constatazione, senza tener conto che le relative conclusioni erano state trasfuse nell'avviso di accertamento (come si desume dal testo dell'avviso di accertamento, che è stato riportato in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza), per cui il diritto di difesa del contribuente non era stato vulnerato grazie all'assicurata conoscenza dei presupposti della pretesa impositiva.2.

Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'aduna