Cassation dismissed lawyer's appeal for lack of standing to oppose state-funded legal aid denial. Only the client can oppose denial; lawyer can only appeal fee liquidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Alessandro Ferrara's appeal against the Rome Court of First Instance, which had upheld the rejection of MD Ripon's request for state-funded legal aid. Ferrara, representing the client, argued against the cost-compensation ruling but lacked the legal standing to challenge the initial denial of the benefit. The court ruled that only the client is authorized to oppose the refusal of legal aid, while the lawyer's right to appeal arises only after the client is admitted and the fee is liquidated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: Only the party requesting state-funded legal aid is entitled to oppose the denial of such benefit; the lawyer lacks standing to appeal the rejection of the request and may only challenge the fee liquidation once admission is granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8698-2020 proposto da: FERRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8698/2020 Numero sezionale 10629/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 39131/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione proposta da Ferrara Alessandro avverso il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentata da MD Ripon, compensando le spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ferrara Alessandro, affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. PRONUNCIA SUL RICORSO E CASSAZIONE SENZA RINVIO del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. Ferrara Alessandro avverso l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’istanza di ammissione di MD Ripon al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese della fase di opposizione.
Il ricorso proposto da Ferrara Alessandro avverso tale decisione si articola in un solo motivo, con il quale si censura la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di opposizione. Va osservato che soltanto la parte che invoca l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è legittimata a proporre l’opposizione avverso il diniego di detto beneficio. L’avvocato è titolare, invece, del diverso potere di impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso spettante alla parte già ammessa al predetto beneficio, poiché in quel caso, proprio a seguito dell’ammissione, si instaura un autonomo rapporto tra avvocato ed F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8698/2020 Erario, in relazione al quale il primo ha interesse a far valere tutte Numero sezionale 10629/2021Numero di raccolta generale 39131/2021 le prerogative defensionali atte ad assicurare la corretta Data pubblicazione 09/12/2021 determinazione del compenso.
Interesse, quest’ultimo, che invece non compete alla parte, proprio alla luce del fatto che il professionista non viene retribuito dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma, appunto, direttamente dall’Erario. Pertanto ove si discuta, come nel caso di specie, del diritto della parte di essere ammessa al beneficio, è soltanto la parte medesima ad aver titolo per proporre l’opposizione e, dunque, il conseguente ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione. Si propone pertanto, pronunciando sul ricorso, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, per carenza, in capo al Ferrara Alessandro, della legittimazione attiva a promuovere l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che non osta alla rilevazione del vizio evidenziato nella proposta la circostanza che né le parti né il giudice di merito se ne siano avveduti. In assenza di specifica decisione sulla questione della legittimazione, infatti, non si forma alcun giudicato implicito, onde il rilievo della sua carenza può essere effettuato in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, non essendo possibile decidere nel merito un'impugnazione inammissibile (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13695 del 06/11/2001, Rv. 550036; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 11/02/2000, Rv. 533722; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 25/07/1996, Rv. 498749). D’altra parte, nella fattispecie l’unico soggetto legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento reiettivo del Giudice di Pace era la parte, e non l’avvocato, onde risulta formato il giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell’ammissione di MD Ripon al beneficio del gratuito patrocinio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8698/2020 Numero sezionale 10629/2021 Numero di raccolta generale 39131/2021 Pertanto, pronunciando sul ricorso, il provvedimento Data pubblicazione 09/12/2021 impugnato va cassato senza rinvio. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
PQM La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A