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Ordinanza — n. 39128/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and partial appellate ruling on litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39128/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present new arguments, merely repeating those from the lower court. The underlying dispute involved a medical expert fee where the appellate court partially reversed the first instance judgment by awarding litigation costs to the appellant. The Supreme Court ruled that since the second-instance decision only addressed the cost allocation and did not re-evaluate the merits of the claim, the appeal lacked the necessary novelty to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats arguments already examined by the appellate court, particularly when the second-instance judgment only partially reformed the first-instance decision regarding litigation costs without re-evaluating the substantive merits of the claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal partial appellate reform litigation costs allocation lack of novelty contributo unificato credito in compensazione credito contestato mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 96 c.p
In particolare, il giudice di secondo grado riformava la sentenza del Giudice di Pace, nella sola parte in cui quest’ultimo aveva condannato la Cavagnini ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28/06/2010
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28/06/2010, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7452-2020 proposto da: CAVAGNINI ROBERTA, rappresentata e difesa dall’avv. LUIGI ANTONIO BRAMBILLA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro POLATTI FRANCO - intimato - avverso la sentenza n. 1233/2019 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7452/2020 Numero sezionale 10625/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 39128/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Con atto di citazione ritualmente notificato Cavagnini Roberta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2015, con il quale il Giudice di Pace di Pavia le aveva ingiunto di pagare a Polatti Franco la somma di € 3.660,00 a titolo di compenso per la redazione di una perizia medica specialistica.

Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace, con sentenza n. 448/2017, rigettava l’opposizione. L’appello interposto dalla Cavagnini avverso la decisione di prime cure veniva, con la sentenza impugnata, n. 1233/2019, emessa nella resistenza della parte appellata solo parzialmente accolto. In particolare, il giudice di secondo grado riformava la sentenza del Giudice di Pace, nella sola parte in cui quest’ultimo aveva condannato la Cavagnini ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cavagnini Roberta, affidandosi a cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Cavagnini Roberta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Pavia in favore di Polatti Franco, per saldo del compenso relativo ad una consulenza medica.

L’opposizione veniva respinta in prime cure. Il Tribunale accoglieva l’appello interposto dalla Cavagnini limitatamente alla statuizione, disposta dal primo giudice, di condanna ex art. 96 c.p.c., rigettando nel resto il gravame. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7452/2020 Numero sezionale 10625/2021 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cavagnini Numero di raccolta generale 39128/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Roberta affidandosi a cinque motivi.

Con il primo di essi, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il mandato professionale al Polatti fosse stato conferito da lei, e non invece dal marito; ad avviso della ricorrente, infatti, l’incarico aveva ad oggetto una vicenda molto dolorosa, e per tale motivo il rapporto con il sanitario sarebbe stato sempre gestito da suo marito, responsabile dunque del pagamento della relativa parcella. Con il secondo motivo, trattato unitamente al primo, la ricorrente lamenta la violazione dei principi sull’onere della prova, perché il Tribunale avrebbe erroneamente presunto che l’incarico al Polatti fosse stato conferito dalla Cavagnini, nonostante l’assenza di indizi plurimi, precisi e concordanti.

Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili. Il Tribunale ha invero ritenuto pacifico che la Cavagnini avesse partecipato con il marito almeno ad un incontro con il sanitario; consegnato allo stesso una busta contenente un memorandum di quanto accadutole; ricevuto ed inviato le comunicazioni al medico dal proprio indirizzo di posta elettronica; formulato dette comunicazioni sempre al plurale, ed in un caso anche con indicazione dei due nomi, suo e del marito, a conferma del fatto che entrambi avevano cogestito il rapporto con il Polatti.

Sulla base di detti elementi il giudice di merito ha ravvisato, in capo alla Cavagnini, “… una posizione attiva non solo nella conclusione del contratto ma anche nel suo svolgimento”. Trattasi di accertamento di fatto, non utilmente censurabile in questa sede, del quale la ricorrente invoca in sostanza il riesame, senza considerare che ciò è estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7452/2020 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. Numero sezionale 10625/2021Numero di raccolta generale 39128/2021 83 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere nulla Data pubblicazione 09/12/2021 procura, poiché il Polatti è iscritto all’A.I.R.E. e residente all’estero dal 16.4.2015.

La censura è inammissibile. Il Tribunale ha correttamente rilevato che la circostanza che il sanitario risieda all’estero “… non prova da sola che la procura alle liti … sia stata rilasciata da Franco Polatti all’estero” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), né la ricorrente specifica di aver allegato, nel corso del giudizio di merito, alcuna prova circa l’effettivo conferimento del mandato al di fuori del territorio nazionale. Sul punto, è opportuno ribadire che “In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta” (Cass.

Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020, Rv. 656794). Con il quarto motivo la ricorrente si duole che il Tribunale abbia considerato prova scritta, valida ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, la parcella munita del visto di congruità del Consiglio dell’Ordine professionale cui il professionista appartiene. La censura è inammissibile. Una volta instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova dell’an e del quantum della propria pretesa, e quindi sia dell’esistenza del rapporto professionale che dell’entità delle prestazioni svolte, ai fini della determinazione del compenso dovutogli.

Ne deriva che, anche a voler ammettere che la parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine non sia idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7452/2020 questione non assume più alcuna rilevanza una volta instauratosi Numero sezionale 10625/2021Numero di raccolta generale 39128/2021 ritualmente il giudizio di opposizione, poiché in esso si svolge la Data pubblicazione 09/12/2021 plena cognitio del rapporto professionale intercorso tra le parti.

Peraltro, la decisione del Tribunale è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, anche in seguito alla cd. liberalizzazione delle professioni, di cui al D. L. n. 1 del 2012, la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, continua a rappresentare documento idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo, in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., fermo restando l’onere del professionista di provare nel merito la sua pretesa, una volta incardinato il giudizio di opposizione (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011, Rv. 620135; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 04/04/2003, Rv. 561888). Con il quinto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente censura la decisione impugnata perché il Tribunale, avendo parzialmente accolto il gravame, avrebbe dovuto compensare per intero le spese, e non invece compensarle nella misura del 20%, ponendo la restante parte comunque a carico dell’appellante, odierna ricorrente. Anche questa censura è inammissibile. Va in merito osservato che il Tribunale ha accolto l’appello interposto dalla Cavagnini soltanto con riferimento alla sua condanna per lite temeraria, disposta dal primo giudice, rigettandolo nel resto.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “In tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una decisione di primo grado che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto delle F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7452/2020 statuizioni della sentenza impugnata bene può essere intesa come Numero sezionale 10625/2021Numero di raccolta generale 39128/2021 una implicita valutazione, da parte del giudice d'appello, Data pubblicazione 09/12/2021 dell'insussistenza di idonee ragioni per compensare in tutto od in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a carico della parte convenuta” (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019, Rv. 652533; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28/06/2010, Rv. 613956). Nel caso di specie, inoltre, il giudice di seconde cure non ha neppure confermato la statuizione delle spese disposta dal Giudice di Pace, ma, proprio considerando il marginale accoglimento dell’appello, ha compensato per un quinto le spese del doppio grado, confermando l’accollo della rimanente parte delle stesse a carico dell’appellante, risultata soccombente per il resto”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti ulteriori, essendo meramente riproduttiva di quelli proposti con i motivi di ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D