Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of summary fact exposition under Article 366 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition failed to provide a summary exposition of the case facts as required by law. The appellants argued that their brief met the statutory standard, but the Court found the submission merely referenced prior conclusions without detailing the factual matrix. Consequently, the Court ruled that the procedural requirement for a concise fact summary was not satisfied, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellants to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; The cassation appeal must contain a summary exposition of the case facts to allow the Court to understand the procedural history without further elements, and failure to provide this renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2787-2021 proposto da: MAGLIOZZI MARIA CIVITA, FEDELE ROSA, MAGLIOZZI ANNA RITA, MAGLIOZZI COSMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTESANTO N 15, presso lo studio dell'avvocato ORAZIO MONACO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MAGLIOZZI COSMO, FERRO ASSUNTA, MAGLIOZZI LUIGI, rappresentati e difesi dall’avv. MARIO PAONE; - controricorrenti - MAGLIOZZI LUIGI, MAGLIOZZI ALESSANDRANNA, FERRI ASSUNTA; - intimati - avverso la sentenza n. 3734/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2787/2021 Numero sezionale 10588/2021 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 39122/2021Data pubblicazione 09/12/2021 È stato proposto ricorso per cassazione, da parte degli eredi di Magliozzi Pasquale, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, la quale ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio con gli eredi di Magliozzi Erasmo.
Magliozzi Pasquale aveva agito in giudizio chiedendo il rimborso di somme anticipate in relazione a un gruppo elettrogeno di un pozzo, già oggetto di un diritto d’uso in suo favore costituito con atto notarile sul fondo di proprietà del convenuto, del quale, però, l’attore non era più titolare, avendovi rinunciato. Il Tribunale ha dichiarato estinto per rinuncia il diritto d’uso e rigettato la domanda di rimborso. Il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, al quale gli eredi di Magliozzi Erasmo hanno resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa (Cass. n. 10072/2018). Nella memoria si sostiene che, «a un attento esame del ricorso introduttivo nonché dalla documentazione depositata si evince una descrizione lineare di tutti i fatti di causa, per cui l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c. risulta ampiamente soddisfatto». La replica, quanto al richiamo del ricorso introduttivo, si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto della ragione per cui la norma impone al ricorrente di operare, nel ricorso per cassazione, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, che è quella di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi (Cass. n. 5836/2011; n. 5640/2018).
Nulla di tutto questo nel ricorso così come proposto. Infatti, l’esposizione in questo contenuta si esaurisce nel richiamo delle conclusioni dell’atto introduttivo e dell’esito del giudizio in primo grado e in appello, associato a una indicazione, del tutto sommaria, delle ragioni sottese a quelle decisioni. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2787/2021 Numero sezionale 10588/2021 Un’esposizione così concepita, in contrasto con la ratio dell’onere imposto Numero di raccolta generale 39122/2021Data pubblicazione 09/12/2021 al ricorrente dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., suppone già acquisita la conoscenza della vicenda indipendentemente dal ricorso. D’altronde, le considerazioni operate dai ricorrenti con la memoria, nella parte in cui essi richiamano “la documentazione depositata”, finisce con il confermare la carenza del requisito in esame.
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che l’esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere operata in termini tali da porre il giudicante in grado di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle dedotte censure, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo per desumere aliunde i fatti di causa ed i punti della decisione di merito investiti dall'impugnazione, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass. n. 16315/2007; n. 15478/2014). I motivi di ricorso sono a loro volta inammissibili, trattandosi di considerazioni che non consentono di comprendere quale sia la censura mossa con essi alla decisione.
Si può aggiungere, con riferimento al primo motivo, che la nozione di rinuncia abdicativa è una nozione tecnica, ben nota nella dottrina e nella giurisprudenza, la quale, in materia di diritti reali limitati, allude a una dismissione del diritto con l’effetto del consolidamento con la nuda proprietà (Cass. n. 482/2013); con riferimento al secondo motivo, che la corte d’appello, quando riconosce che non sussisteva l’interesse all’impugnazione, si riferiva non al rigetto della domanda di rimborso, rispetto al quale sussisteva la soccombenza che legittimava l’impugnazione, ma alla questione della rinuncia, rispetto alla quale gli attuali ricorrenti, da cui la rinuncia proveniva, erano risultati vittoriosi; in ordine al terzo motivo, che le contestazioni di cui la decisione impugnata assume la mancanza riguardano ancora una volta la rinuncia: con tale rilievo la Corte d’appello alludeva all’atteggiamento processuale delle controparti, non delle parti appellanti (attuali ricorrenti); in ordine al quarto motivo, che quando la Corte d’appello rileva che non fu proposta altra domanda, vuole F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2787/2021 intendere domanda diversa rispetto a quella di rimborso, che la Corte ha di Numero sezionale 10588/2021Numero di raccolta generale 39122/2021 merito ha ritenuto infondata perché gli esborsi erano anteriori rispetto alla Data pubblicazione 09/12/2021 costituzione del diritto.
A un attento esame, tale considerazione, che costituisce la ratio della decisione, non è neanche attinta dai motivi di ricorso. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C