Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of adversarial proceedings in a judge recusal order. The court ruled the recusal process is jurisdictional and requires party intervention. The appeal was declared inadmissible because the lower court's decision did not violate the principle of adversarial proceedings. The court held that the recusal procedure is jurisdictional and requires the parties to intervene and interpellate. The appeal was declared inadmissible because the lower court's decision did not violate the principle of adversarial proceedings. The court held that the recusal procedure is jurisdictional and requires the parties to intervene and interpellate. The appeal was declared inadmissible because the lower court's decision did not violate the principle of adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to revoke the lower court's rejection of a judge recusal motion. The appellant argued that the principle of adversarial proceedings was violated because they could not intervene in the recusal hearing, which was based solely on the recused judge's illustrative memorandum. The court rejected this claim, ruling that the recusal procedure is inherently jurisdictional and that the lack of a formal hearing does not deprive the parties of their right to defend themselves in the subsequent trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52, 53 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The recusal procedure is a jurisdictional act requiring the parties to intervene and interpellate, but the absence of a hearing does not violate the principle of adversarial proceedings if the parties retain the right to challenge the resulting judgment.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26035-2020 proposto da: VERDESI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI N 131, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI NAZZARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA SALUSTRI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché TRIBUNALE ORDINARIO ROMA, CERASI CLAUDIO, ASTORINO GIOVANNA; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26035/2020 Numero sezionale 10607/2021 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il Numero di raccolta generale 39121/2021Data pubblicazione 09/12/2021 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Stefano Verdesi ha proposto ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. per la cassazione dell’ordinanza dell’8 luglio 2020 del Tribunale di Roma che ha rigettato l’istanza di ricusazione del giudice istruttore Giovanna Astorino nel procedimento n. 73473/2015. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso mentre gli altri intimati Claudio Cerasi e Giovanna Astorino non hanno svolto attività difensive. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
Il ricorrente ha presentato memoria. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 52 e 53 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., con riguardo alla inosservanza del principio del contraddittorio nel giudizio di ricusazione, non essendo stato consentito all’istante di intervenire ed interloquire nel procedimento e per aver basato il Tribunale la propria decisione su una memoria illustrativa del magistrato ricusato. E’ certo che il procedimento di ricusazione del giudice ha natura giurisdizionale, sicché è necessario garantirvi il contraddittorio delle parti del processo cui la ricusazione accede, le quali devono essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire (Cass.
Sez. U, 22/07/2014, n. 16627). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26035/2020 Numero sezionale 10607/2021 Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto l'ordinanza di rigetto Numero di raccolta generale 39121/2021Data pubblicazione 09/12/2021 dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, neppure per errores in procedendo: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus".
L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. Sez. 1 , 07/09/2020, n. 18611; Cass. Sez. 6 - 1, 09/02/2016, n. 2562; Cass. Sez. U, 20/11/2003, n. 17636). Nella memoria, il ricorrente obietta che “sembra sfuggire” che il ricorso intende denunciare l’illegittimità dell’iter procedimentale che ha connotato il giudizio di ricusazione per la lesione assoluta del contraddittorio. Appare invece che sfugga a questa tesi che l’allegazione di un vizio in procedendo di un provvedimento che è sprovvisto di definitività, come appunto ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non rene lo stesso "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., atteso che non è il tenore del vizio denunciato, ovvero, nella specie, la denunciata grave inosservanza delle norme processuali, a mutare la natura dell’atto giurisdizionale cui tali norme processuali sono preordinate).
Non sussistono ragioni che, a norma dell’art. 374 c.p.c., giustifichino la pronuncia a sezioni unite. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26035/2020 Numero sezionale 10607/2021 E’ poi manifestamente infondata la questione di costituzionalità Numero di raccolta generale 39121/2021Data pubblicazione 09/12/2021 dell’art. 53, comma 2, c.p.c., eccepita dal ricorrente in memoria, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost., in quanto la non impugnabilità con il ricorso straordinario in Cassazione dell’ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, giacché provvedimento privo del necessario carattere della definitività, lascia comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte nel giudizio in cui si svolge l’attività del "iudex suspectus", tramutandosi l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del magistrato in causa di nullità della sentenza da lui emessa.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26035/2020 Numero sezionale 10607/2021 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, Numero di raccolta generale 39121/2021Data pubblicazione 09/12/2021 a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U