Cassation court remits case to lower court regarding validity of guarantee contract and creditor's claim for revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to the public hearing of the Third Civil Section for further examination. The appellants argued that a guarantee contract was null due to violating competition rules and that the creditor's debt was partially invalid based on expert report irregularities. The Court found these arguments insufficient to overturn the lower courts' findings and ordered a new hearing to address the specific legal issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3; Art. 1936 ss c.c.; The Court must examine specific legal arguments regarding contract nullity and creditor's rights raised by the parties, rather than relying solely on the lower court's assessment of evidence or general legal principles.
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la seguente ORDINANZA I NITe,Q.L.etÀ570- - sul ricorso 24681-2020 proposto da: BARONCHELLI STEFANIA, BORNATI FABIO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA BERNI; - ricorrente - contro RED SEA SPV SRL, e per essa mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO CESARE, MARIA GABRIELLA CESARE; - controricorrente - contro BANCO BPM SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 624/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. - - - Ric. 2020 n. 24681 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che:
1. BPM S.p.a. convenne in giudizio Fabio Bornati e Stefania Baronchelli al fine di chiedere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione, perché potenzialmente lesiva del suo credito, effettuato dal Bornati in favore della coniuge Baronchelli. La Banca dedusse di essere creditrice nei confronti del Bornati in virtù di fideiussioni che questo aveva prestato a garanzia dell'esposizione debitoria della società BM Impianti s.r.1.. I congiunti si costituirono in giudizio contestando la domanda attorea per l'assenza dei presupposti necessari per esperire l'azione ex art. 2901 c.c. e comunque per l'assenza di un credito certo. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2394/2018, accolse la domanda attorea revocando e dichiarando l'inefficacia nei confronti di Credito Bergamasco S.p.a. dell'atto di donazione, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria stante la prova dell'esistenza del credito.
2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 624/2020, pubblicata il 15 giugno 2020, ha rigettato l'appello proposto dal Bornati e dalla Baronchelli. I giudici di seconde cure hanno confermato integralmente la pronuncia del Tribunale ritenendo provato il credito vantato dall'Istituto nonchè la sussistenza di tutti i presupposti necessari per accogliere l'azione revocatoria.
3. Avverso la suddetta pronuncia Fabio Bornati e Stefania Baronchelli propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Red Sea SPV s.r.l. resiste con controricorso. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione gli esiti della CTU da cui si evincerebbe che il rapporto di credito garantito sarebbe parzialmente nullo per la presenza di innumerevoli irregolarità/illegittimità. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 ed in particolare degli artt. 1936 ss c.c. in materia di fideiussione, artt. 1419 e 1815 c.c. in tema di nullità del contratto nonché ex art. 2 c. 2 lettera a) 1. 287/1990. Secondo il ricorrente la fideiussione prestata dal Bornati sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI che viola le regole poste a tutela della concorrenza, nullità che dovrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
5. La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte su