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Ordinanza Interlocutoria — n. 39116/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding validity of guarantee contract and creditor's claim for revocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 39116/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the public hearing of the Third Civil Section for further examination. The appellants argued that a guarantee contract was null due to violating competition rules and that the creditor's debt was partially invalid based on expert report irregularities. The Court found these arguments insufficient to overturn the lower courts' findings and ordered a new hearing to address the specific legal issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3; Art. 1936 ss c.c.; The Court must examine specific legal arguments regarding contract nullity and creditor's rights raised by the parties, rather than relying solely on the lower court's assessment of evidence or general legal principles.

Parole chiave

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revocatory action guarantee contract nullity competition law violation expert report irregularities Cassation remittal donatario donazione a causa di morte promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 ed in particolare degli artt.
Art. 1936 ss c.c.
Art. 1419 c.c.
Art. 1815 c.c.
Art. 2 c. 2 lettera a) 1. 287/1990
in tema di nullità del contratto nonché ex art. 2 c. 2 lettera a) 1. 287/1990.
Art. 2901 c.c.
convenne in giudizio Fabio Bornati e Stefania Baronchelli al fine di chiedere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione, perché potenzialmente lesiva del suo credito, effettuato dal Bornati in favore della coniuge Baronchelli.
art. 2901 c.c
convenne in giudizio Fabio Bornati e Stefania Baronchelli al fine di chiedere l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
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Sentenza — n. 25911/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding bank's revocatory action against donation due to lack of evidence.
Ordinanza — n. 18232/2024 — snciv
Court partially allows revocation action against guarantor, ruling omnibus guarantee valid only if max amount was fixed post-1992 law.
Ordinanza — n. 26995/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of the optional jurisdiction regulation. The court ruled the appeal was untimely because it challenged only the preliminary jurisdiction decision without filing the proper optional regulation within 30 days. Consequently, the appeal was declared inadmissible and costs were awarded to the bank. The court established that challenging only the preliminary jurisdiction ruling requires a specific optional regulation filed within 30 days of notification. The court held that the appeal was inadmissible because the optional jurisdiction regulation was filed late, violating the strict 30-day deadline. The court awarded costs to the bank and noted the procedural defect prevented review of the merits. The decision clarifies that challenging only the preliminary jurisdiction ruling requires a specific optional regulation filed within 30 days. The court held that the appeal was inadmissible because the optional jurisdiction regulation was filed late, violating the strict 30-day deadline. The court awarded costs to the bank and noted the procedural defect prevented review of the merits.
Ordinanza — n. 20271/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof regarding a change in the collegial court composition.
Ordinanza — n. 37253/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against revocation action, citing lack of evidence for harmful intent and procedural flaws.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA I NITe,Q.L.etÀ570- - sul ricorso 24681-2020 proposto da: BARONCHELLI STEFANIA, BORNATI FABIO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA BERNI; - ricorrente - contro RED SEA SPV SRL, e per essa mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO CESARE, MARIA GABRIELLA CESARE; - controricorrente - contro BANCO BPM SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 624/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. - - - Ric. 2020 n. 24681 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che:

1. BPM S.p.a. convenne in giudizio Fabio Bornati e Stefania Baronchelli al fine di chiedere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione, perché potenzialmente lesiva del suo credito, effettuato dal Bornati in favore della coniuge Baronchelli. La Banca dedusse di essere creditrice nei confronti del Bornati in virtù di fideiussioni che questo aveva prestato a garanzia dell'esposizione debitoria della società BM Impianti s.r.1.. I congiunti si costituirono in giudizio contestando la domanda attorea per l'assenza dei presupposti necessari per esperire l'azione ex art. 2901 c.c. e comunque per l'assenza di un credito certo. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2394/2018, accolse la domanda attorea revocando e dichiarando l'inefficacia nei confronti di Credito Bergamasco S.p.a. dell'atto di donazione, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria stante la prova dell'esistenza del credito.

2. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 624/2020, pubblicata il 15 giugno 2020, ha rigettato l'appello proposto dal Bornati e dalla Baronchelli. I giudici di seconde cure hanno confermato integralmente la pronuncia del Tribunale ritenendo provato il credito vantato dall'Istituto nonchè la sussistenza di tutti i presupposti necessari per accogliere l'azione revocatoria.

3. Avverso la suddetta pronuncia Fabio Bornati e Stefania Baronchelli propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Red Sea SPV s.r.l. resiste con controricorso. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione gli esiti della CTU da cui si evincerebbe che il rapporto di credito garantito sarebbe parzialmente nullo per la presenza di innumerevoli irregolarità/illegittimità. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 ed in particolare degli artt. 1936 ss c.c. in materia di fideiussione, artt. 1419 e 1815 c.c. in tema di nullità del contratto nonché ex art. 2 c. 2 lettera a) 1. 287/1990. Secondo il ricorrente la fideiussione prestata dal Bornati sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI che viola le regole poste a tutela della concorrenza, nullità che dovrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

5. La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte su