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Ordinanza Interlocutoria — n. 39115/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 39115/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 39115/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto notificato il 6/7/2020, i sig.ri Alessandro e Vittorio Bogazzi, nonché Rossella Boggi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 298/2020 della Corte d'Appello di Genova, notificata 1'11/5/2020. Con controricorso notificato il 14/9/2020 resiste la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

Regesto Legislator

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art. 2901 cod. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 2901 c.c, art. 92 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 39115/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per quanto ancora rileva, i sig.ri Alessandro Bogazzi, Vittorio Bogazzi e Rossella Boggi hanno proposto impugnazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda proposta contro gli stessi dalla BNL s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ. l'atto a rogito del 23/2/2009 con il quale erano stato costituito un trust tra i sig.ri Alessandro e Vittorio Bogazzi a beneficio della sig.ra Rossella Boggi, coniuge di Alessandro Bogazzi, avente a oggetto gli immobili di Alessandro Bogazzi, quest'ultimo fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Milano Marble Design s.r.l. nei confronti della BNL.

Parole chiave

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rottura del rapporto di fiducia beni di famiglia revoca del trasferimento patrimoniale garanzia della proprietà competenza in materia di trust caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod. civ
per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
art. 2901 c.c
3, cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente per violazione dell'art. 2901 c.c.
art. 92 c.p
3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.».
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA K)-7 9.1.40u5Rge_tr,-.2 sul ricorso 19224-2020 proposto da: BOGAZZI ALESSANDRO, BOGAZZI VITTORIO, BOGGI ROSELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO GESSINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LUCA FATIGANTE; - ricorrenti - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 732/D, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e difende ,unitamente all'avvocato MATTEO ROSSI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:

1. Con atto notificato il 6/7/2020, i sig.ri Alessandro e Vittorio Bogazzi, nonché Rossella Boggi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 298/2020 della Corte d'Appello di Genova, notificata 1'11/5/2020. Con controricorso notificato il 14/9/2020 resiste la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

2. Per quanto ancora rileva, i sig.ri Alessandro Bogazzi, Vittorio Bogazzi e Rossella Boggi hanno proposto impugnazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda proposta contro gli stessi dalla BNL s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ. l'atto a rogito del 23/2/2009 con il quale erano stato costituito un trust tra i sig.ri Alessandro e Vittorio Bogazzi a beneficio della sig.ra Rossella Boggi, coniuge di Alessandro Bogazzi, avente a oggetto gli immobili di Alessandro Bogazzi, quest'ultimo fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Milano Marble Design s.r.l. nei confronti della BNL.

3. In sede di gravame, la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza in questa sede impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di prime cure. In particolare, ha rigettato l'eccezione spiegata in via preliminare dagli Ric. 2020 n. 19224 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- appellanti di nullità, per genericità dell'oggetto della domanda, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado della Banca attrice, posto che - al di là delle espressioni utilizzate - l'oggetto della domanda, nonché i fatti posti a fondamento della medesima emergevano con chiarezza dal tenore dell'atto. Infine, ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti integranti l'actio pauliana, ovverosia l'eventus damni e che la scientia damni in capo al fideiussore, non essendo necessaria la consapevolezza dei terzi trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito della banca. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Art. 360, comma 1, n. 4, cpc, nullità della sentenza della Corte d'Appello di Genova per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 cpc.». Nel proprio atto di citazione, parte attrice avrebbe riferito la domanda ex art. 2901 cod. civ. all'atto "istitutivo" del trust, non suscettibile di revocatoria, anziché a quello "dispositivo" di conferimento di beni nel trust e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto ritenere violato da parte del giudice di prime cure il principio della domanda ex art.99 cod. proc. civ. e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. là dove aveva dichiarato inefficace l'atto dispositivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Art. 360, comma 1, n. 3, cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente per violazione dell'art. 2901 c.c. in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'istituto della revocatoria all'atto istitutivo di trust». L'atto costitutivo del trust - di cui la banca avrebbe chiesto la dichiarazione di ( Ric. 2020 n. 19224 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- inefficacia - non sarebbe stato suscettibile di revocatoria in quanto difetterebbe sia della natura dispositiva che della pregiudizialità, intesa quale capacità di compromettere le ragioni creditorie. Peraltro, la Corte del gravame avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza n. 10498/2019 di questa Corte, omettendo di valutare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile l'actio pauliana proposta nei confronti del solo atto istitutivo del trust.

3. Con il terzo motivo si denuncia «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.». La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di prime cure anche con riferimento alla condanna alle spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali ricorrenti. Tuttavia, si deduce che avrebbe dovuto accogliere lo specifico motivo di gravame prospettato dai medesimi e inteso a censurare la sentenza di primo grado là dove non aveva compensato le spese di lite, nonostante fosse stata accolta solo la domanda spiegata dalla banca in via subordinata, mentre era stata rigettata la domanda di simulazione proposta in via principale.

Pertanto, la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite. Il Collegio, rilevato che la questione in ordine al regolamento delle spese di lite merita di essere trattata nella sezione terza, rimette alla sezione terza sezione civile in pubblica udienza. PQM La Corte, rimette il procedimento alla sezione terza civile, affinché venga fissata pubblica udienza. Ric. 2020 n. 19224 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezione civile. C? Il Pré dente Chiar